1) DI CONFERMARE per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I. nelle misure come di seguito articolate:
· 5 per mille per abitazione principale
· 6 per mille per terreni, altri fabbricati e aree edificabili
· 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. La suddetta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio lavori;
· 7 per mille da applicare alle unità immobiliari abitative agibili ed abitabili, mantenute sfitte e non utilizzate;
2) DI DARE ATTO che all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si applica la riduzione di € 103,29= prevista dal II comma dell’art. 8 D. Lgs. 504/92;
3) DI STABILIRE il valore delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’ I.C.I. per l’anno 2005 come segue:
· Terreni per fabbricati produttivi € 13,00=
· Terreni per fabbricati residenziali in presenza di Piano
Esecutivo o concessione convenzionata accolta dall’Ente € 31,00=
· Terreni per fabbricati residenziali in presenza di Piano
Esecutivo o concessione convenzionata non accolta dall’Ente € 21,00=
· Terreni per fabbricati residenziali in presenza di Piano per
l’Edilizia Economico Popolare € 16,00=
· Terreni a destinazione residenziale classificati nel P.R.G.C.
in “zona di completamento”, edificabili a semplice richiesta
di concessione edilizia € 42,00=