Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2007.

 

 

              RICHIAMATO l’art. 1 comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 299 del 27/12/2006 che ha modificato l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 20/12/1992 individuando la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote;

 

              RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

              RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/1998;

 

              DATO ATTO che l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale;

 

              OSSERVATO che l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i., prevede che il Comune stabilisca annualmente, con deliberazione, l’aliquota da applicare per l’Imposta Comunale sugli Immobili, fissandola tra il 4 e il 7 per mille con possibilità di diversificarla, entro tali limiti, con riferimento all’uso degli immobili, e che, inoltre, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, è possibile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, una detrazione da fissare tra 103,29 Euro e 258.23 Euro; lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

 

              CONSIDERATO che per l’anno 2007, la deliberazione di cui sopra, deve essere adottata contestualmente al termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione, termine prorogato al 30/04/2007;

 

              VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dalla Giunta Comunale;

 

              RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 05/03/2007 che ha confermato per l’anno 2006 l’aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per abitazione principale e pertinenza annessa, del 6,0 per mille per altri fabbricati e aree fabbricabili, del 3,0 per mille per tutti gli altri interventi all’art. 1, c. 5 della L. 449/97

 

              Ritenuto opportuno stabilire per l’esercizio 2007 le seguenti aliquote d’imposta:

·      4,5 per mille per abitazione principale e pertinenza annessa;

·      6,0 per mille per altri fabbricati e aree edificabili

·      3,0 per mille per tutti gli altri interventi all’art. 1 comma 5 della L. 449/97

 

              VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

              VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

 

              VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

 

              VISTO il vigente Regolamento Comunale per la gestione dell’Imposta Comunale sugli immobili;

 

              Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

 

 

DELIBERA

 

 

1)   DI FISSARE le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:

·      4,5 per mille per abitazione principale e pertinenza annessa;

·      6,0 per mille per altri fabbricati ed aree edificabili;

·      3,0 per mille per tutti gli altri interventi indicati all’art. 1 comma 5 della L. 449/97

 

2)   DI CONFERMARE per l’abitazione principale la detrazione di Euro 104,00

 

3)   DI CONFERMARE la  detrazione per l’abitazione principale ad € 150,00 nei seguenti casi:

nuclei familiari con persone conviventi con grado di invalidità superiore al 74% o persone handicappate come risulta dai certificati rilasciati dalle competenti strutture pubbliche, sempre che il reddito annuo lordo del nucleo familiare inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non superi € 7.000,00 procapite, annuo, per ogni componente il nucleo familiare, con un limite massimo complessivo di € 20.000,00.

 

4)   DI PUBBLICARE estratto della presente Deliberazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 aprile 2003, n. 3/DPF;

 

5)   DI PREDISPORRE che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza dell’aliquota e delle detrazioni deliberate con il presente provvedimento.