PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE 

Estratto deliberazione di C.C. n° 7/2011

 

omissis ............

 

D E L I B E R A

 

1.      Di determinare per l’anno 2011 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli immobili (ICI) che sarà applicata in questo Comune, con il seguente criterio:

 

 

2.      Di determinare la detrazione dell’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in € 103,29;

 

omissis........

 

SI RIPORTA INOLTRE LO STRALCIO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 3/2010 RELATIVA ALLE AGEVOLAZIONE PREVISTE A DECORRERE DALL'ANNO 2010 IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

omissis...........................

 

                                                                         DELIBERA

 

1) Di approvare le seguenti norme regolamentari in materia di imposta comunale sugli immobili:

 

  1. Agevolazione

 

1.Ai fini del pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili vengono riconosciute le agevolazioni di cui al successivo comma 2) alle abitazioni classificate nella categoria catastale “A” concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado che abbiano ivi la propria residenza purchè la concessione sia dimostrata con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il comodante, il comodatario, gli estremi catastali dell’immobile oggetto della concessione e la durata della stessa. Tale dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi entro i termini della prima scadenza di pagamento nella quale ci si intende avvalere dell’agevolazione.

2. Le agevolazioni concesse alle unità immobiliari di cui al comma 1) sono:

·      aliquota prevista per le abitazioni principale

·      detrazione sull’imposta annua dovuta pari al 50% di quella prevista per l’abitazione principale.

3. Le agevolazioni previsti al comma 2) non sono concesse per le abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9.

4. Ai sensi dell’art. 59 comma1 lett. d) del D. Lgs. 449/1997 le agevolazioni previste al comma 2) vengono estese anche ai fabbricati rientranti nelle categorie catastali  C6, anche se distintamente iscritte in catasto ai sensi dell’art. 10 comma 3bis del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, che costituiscono pertinenza dell’abitazione individuata al comma 1). Per quanto concerne la detrazione viene applicata per la sola parte dell’importo che non trova capienza nel calcolo della tassa per l’abitazione di cui al comma 1), con l’ulteriore limite di una sola unità immobiliare per ciascuna categoria. Per poter usufruire di tali agevolazioni è necessario che le predette unità immobiliari siano esplicitamente individuate, con gli estremi catastali, nella dichiarazione  di cui al comma 1).

 

  1. Modalità di versamento.

 

1. I versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, devono essere eseguiti entro le scadenze di Legge con una delle seguenti modalità:

·      su conto corrente postale intestato al Concessionario della riscossione

·      direttamente presso il concessionario stesso

·      mediante modello F24.

2. In applicazione dell’art. 1 comma 16 della L. n. 296/06, il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, avendo in ogni caso come riferimento il totale complessivamente dovuto, ivi compresi eventuali sanzioni ed interessi; l’arrotondamento non deve essere effettuato nei casi di importi per i quali sia stata concessa rateizzazione.

3. Ai sensi dell’art. 1 comma 168 della L. n. 296/06 il versamento può non essere effettuato nel caso in cui l’imposta dovuta sia inferiore ad € 5,00.