VISTI
- il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, con il quale è stata istituita e disciplinata l’Imposta Comunale sugli Immobili;
- l’articolo 1, comma, 156 della Legge 27.12.2006 n° 296 (finanziaria 2007) che individua nel consiglio comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI;
- l’art . 77 bis comma 30 del D.Lgs 112/2008 convertito con Legge 06.08.2008 n. 133 che conferma la sospensionedel potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi , delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote, di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 27 Maggio 2008 conv. in legge 24/07/2008 n. 126, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani , nel triennio 2009–2011 e comunque nelle more dell’attuazione del federalismo fiscale;
-l'art. 1 comma 123 della legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) che conferma il blocco dell'autonimia impositiva sino all'attuazione del federalismo fiscale ;
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 7 in data 5 aprile 2008 con la quale venivano fissate le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008:
- misura ordinaria del 7 per mille ;
- misura ridotta pari al 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;
DATO ATTO che, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. 27 Maggio 2008 conv. in legge 24 luglio 2008 n. 126, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
RITENUTO di confermare per l’anno 2011 l’aliquota vigente nell’anno 2008;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 DLgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
Per le motivazioni tutte esposte in premessa
1. Di confermare per l’esercizio finanziario 2011 l’aliquota ICI :
· nella misura ordinaria del 7 per mille;
· nella misura ridotta pari al 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale.