I L  C O N S I G L I O   C O M U N A L E

 

VISTI

- il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, con il quale è stata istituita e disciplinata l’Imposta Comunale sugli Immobili;

- l’articolo 1, comma, 156 della Legge 27.12.2006 n° 296 (finanziaria 2007) che individua nel consiglio comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI;

- l’art. 1 comma 7 del D. Lgs n. 93/2008 convertito con Legge n. 126 del 24.07.2008  e l’art . 77 bis comma 30 del  D.Lgs 112/2008 convertito con Legge 06.08.2008 n. 133 che sospendono il potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi , delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (art. 77bis, comma 30 D.Lgs.112/2008), nel triennio 2009–2011 e comunque nelle more dell’attuazione del federalismo fiscale;

 

RICHIAMATA la  delibera C.C. n. 7 in data 5 aprile 2008 con la quale venivano  fissate le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008:

-          misura ordinaria del 7 per mille ;

-          misura ridotta pari al 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;

 

DATO ATTO che, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. 27 Maggio  2008 conv. in legge 24 luglio 2008 n. 126, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

RITENUTO di confermare  per l’anno 2010  l’aliquota vigente nell’anno 2008;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio  Finanziario ai sensi dell’art. 49 DLgs. 267/2000;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

 

D E L I B E R A

 

Per le motivazioni tutte esposte in premessa

 

1. Di confermare  per l’esercizio finanziario 2010 l’aliquota ICI :

 

·         nella misura ordinaria del  7 per mille;

·         nella misura ridotta pari al 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale.