OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Approvazione aliquote per l’anno 2009

 

 

        Relaziona l’Ass. Ignazio MENDOLIA esponendo ed illustrando i contenuti della proposta di deliberazione del tenore seguente:

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 con il quale, a decorrere dall’anno 1993 è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;

 

Visti i commi 48 e seguenti dell’art.3 della legge 23.12.1996 n. 662 che hanno apportato modifiche alla disciplina dell’imposta, prevedendo tra l’altro la possibilità di introdurre aliquote differenziate in relazione a varie tipologie di immobili;

 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 24 aprile 2008, con la quale è stata determinata la struttura dell’imposta comunale e le relative aliquote per l’anno 2008 così come di seguito riportato:

 

·         Aliquota ordinaria                                                                             6,5 per mille

·         Unità immobiliare adibita ad abitazione principale                                     4,3 per mille

·         Aree edificabili                                                                                 6,5 per mille

·         Unità immobiliare in categoria A (Escluso A/10) a disposizione, locati 

      e non locati                                                                                   7,0 per mille

·         Aliquota ridotta per immobili locati ai sensi dell’art. 2,

     comma 4 della legge n.431/1998, quale prima abitazione                                   4,0 per mille

 

Detrazione per l’abitazione principale                                                            145,00

Detrazione per l’abitazione principale indigenti                                                 259,00

 

Visto l’art.1 comma 156 della Legge 27/12/2006 n. 296 che ha modificato l’art.6 comma 1 del Decreto Legislativo 504/92 relativamente all’organo competente in materia di determinazione di aliquote per l’imposta comunale sugli immobili, investendo di tale competenza il consiglio Comunale;

 

Richiamato l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione avente per efficacia il 1° gennaio anche se le deliberazioni sono approvate successivamente all’inizio dell’esercizio.

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2008,  che ha differito al 31.03.2009 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2009 degli enti locali;

 

Atteso che il Comune di Arona  non risulta più incluso fra i  comuni ad alta tensione abitativa individuato secondo i criteri delibere C.I.P.E. n. 4 e 84 del 2002;

 

Ritenuto di dover confermare a norma della legge 431 del 9.12.1998, art.2 comma 4, un’aliquota ridotta del 4 per mille a favore dei proprietari che hanno in essere contratti di locazione per immobili adibiti ad abitazione principale alle condizioni definite dal comma 3 della Legge medesima con obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione ICI nei termini previsti per Legge;

 

Constatato che l’Amministrazione Comunale, nelle proprie linee programmatiche, approvate con propria seduta n. 66 del 16.11.2005, ha individuato quale obiettivo prioritario il contenimento della pressione tributaria a carico della cittadinanza, sia attraverso il mantenimento e la riduzione dei livelli di pressione tributaria esistenti, sia attraverso il miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dell’attività di recupero dell’evasione ed elusione svolta dal personale dell’ufficio Tributi, attività idonea ad assicurare la riduzione della pressione tributaria pro capite;

 

Visto il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93  convertito con la Legge 126 del 26 luglio 2008 che ha disposto l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché quella ad essa assimilata con proprio regolamento comunale ad eccezione di quelle di categorie catastali A1, A8 e A9;

 

Dato atto inoltre che l’art. 1 comma 4 del decreto-legge n. 93/08, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 stabilisce che la minore imposta che deriva e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Visto l’art. 77-bis comma 30 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, con il quale è stata confermata la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

 

Visto il Regolamento Comunale per “I.S.E.E.” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2002 che identifica quale parametro, per l’individuazione della condizione di indigenza, il  reddito familiare minimo vitale, come in appresso specificato:

Il reddito “minimo vitale” previsto, dovrà essere calcolato con riferimento all’anno 2008 compreso l’incremento ISTAT dell’indice FOI, concordato con le Organizzazioni Sindacali nella seduta del 15/01/2004 e non superiore a:

 

    7.842,00  annue, per il nucleo familiare composto da una persona;

  13.331,00  annue, per il nucleo familiare composto da due persone;

  16.466,00  annue, per il nucleo familiare composto da tre persone.

 

Per ogni altro eventuale componente il nucleo familiare il limite si incrementa di €   3.141,00

Nel calcolo del reddito suddetto devono essere compresi anche i redditi esenti e quelli tassati alla fonte (interessi da BOT, CCT, BTP, depositi bancari, postali ecc.);

 

Atteso che si rende necessario confermare anche per l’anno 2009, nella misura di € 259,00, la maggior detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i contribuenti rientranti nella fascia sociale definita indigente, così come considerati ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, previa comunicazione al competente ufficio;

 

Ritenuto, ciò premesso, di dover confermare le aliquote di imposta per l’anno 2009 come di seguito specificate, rinviando all’apposito regolamento comunale l’individuazione delle specifiche fattispecie impositive:

 

·         Aliquota ordinaria                                                                             6,5 per mille

·         Unità immobiliare adibita ad abitazione principale non escluse                     4,3 per mille

·         Aree edificabili                                                                                 6,5 per mille

·         Unità immobiliare in categoria A (Escluso A/10) a disposizione, locata

      e non locata                                                                                  7,0 per mille

·         Aliquota ridotta per immobili locati ai sensi dell’art. 2,

     comma 4 della legge n.431/1998, quale prima abitazione                                   4,0 per mille

 

Detrazione per l’abitazione principale                                                            145,00

Detrazione per l’abitazione principale indigenti                                                 259,00

 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.      Di determinare conseguentemente  le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009 come di seguito specificato:

 

·         Aliquota ordinaria                                                                             6,5 per mille

·         Unità immobiliare adibita ad abitazione principale non escluse                     4,3 per mille

·         Aree edificabili                                                                                 6,5 per mille

·         Unità immobiliare in categoria A (Escluso A/10) a disposizione, locata

      e non locata                                                                                  7,0 per mille

·         Aliquota ridotta per immobili locati ai sensi dell’art. 2,

     comma 4 della legge n.431/1998, quale prima abitazione                                   4,0 per mille

 

Detrazione per l’abitazione principale                                                            145,00

Detrazione per l’abitazione principale indigenti                                                 259,00

 

2.      Di dare atto che i parametri, per l’anno 2009, per la condizione di indigenza, identificata nel reddito familiare minimo vitale, risultano precisati come di seguito specificato:

“Il reddito “minimo vitale” previsto, dovrà essere calcolato con riferimento all’anno 2008 compreso l’incremento ISTAT concordato con le Organizzazioni Sindacali nella seduta del 15/01/2004 e non superiore a :

 

    7.842,00  annue, per il nucleo familiare composto da una persona;

  13.331,00  annue, per il nucleo familiare composto da due persone;

  16.466,00  annue, per il nucleo familiare composto da tre persone.

 

Per ogni altro eventuale componente il nucleo familiare il limite si incrementa di €   3.141,00

Nel calcolo del reddito suddetto devono essere compresi anche i redditi esenti e quelli tassati alla fonte (interessi da BOT, CCT, BTP, depositi bancari, postali ecc.).”

 

3.      Di dare atto che i valori per le aree fabbricabili sono determinati secondo quanto disposto dall’art. 12 punto c) del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili, tenendo conto delle variazioni accertate con i parametri ISTAT  FOI del costo della vita su base annua, rilevati per l’anno 2009 alla data del 31/01/2009,  pari al 2,2%,  e dettagliati nella tabella che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

 

4.      Di dare atto che per quanto non previsto espressamente nel presente atto si fa comunque riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di ICI.

 

Ravvisate inoltre la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267,

 

a seguito di unanime votazione

 

delibera

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

 

 

 

 

Allegato A

 

“VALORIZZAZIONE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI”

 

 

 

Edilizia residenziale, produttiva e commerciale

PEC/PEEP unico

Proprietario Art.12,A, c. 4

PEC/PEEP più proprietari Art.12,A, c. 4

ZONA A)

(nucleo centrale e fascia lago)

 

€/mq. 155,65

 

€/mq.  140,14

 

€/mq. 124,66

ZONA B)

(fascia periferica e Località Mercurago)

 

€/mq.   85,46

 

€/mq.    75,65

 

€/mq.  67,58

ZONA C)

(Località Montrigiasco Dagnente Campagna San Carlo

 

€/mq.   68,20

 

€/mq.    61,40

 

€/mq.  54,58

 

 

 

Responsabile del Procedimento:

Rag. Maurizio LUONGO

Responsabile dell’Istruttoria:

Rag. Maurizio LUONGO

Responsabile della Elaborazione Dati:

Rag. Maurizio LUONGO

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Gli interventi/discussione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali relativi al presente atto sono ricavabili dal resoconto di seduta (di cui all’art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale).

 

 

A conclusione, la proposta viene approvata con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

 

              Voti favorevoli                 12

              Voti contrari                      6 (Caramella, Costa, Maggi, Papa, Rogora,

 Ziggiotto)

Astenuti                            1 (Cimelli)

 

 

Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000,

visto il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:

 

Voti favorevoli                 12

              Voti contrari                      6 (Caramella, Costa, Maggi, Papa, Rogora,

 Ziggiotto)

Astenuti                            1 (Cimelli)

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera

 

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.