COMUNE  DI  BRIONA

PROVINCIA  DI  NOVARA

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 27.01.2005

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2005.

 

Su proposta del Sindaco

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

            Visto il capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione e la disciplina di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

            Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2003 con la quale, per l'anno 2003, è stata fissata nella misura del 5,50 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale I.C.I. ed è stata determinata in € 144,61 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e sue pertinenze;

 

            Precisato che, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 le entrate fiscali finanziano i Servizi Pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e che, al fine di conseguire il pareggio economico e finanziario del bilancio di previsione 2005, occorre assicurare anche per l’anno 2005 un gettito dell’I.C.I. pari a quello dell’anno 2004;

 

Ravvisata l’opportunità di confermare per l'anno 2005 l'aliquota dell'imposta comunale I.C.I. e la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

            Atteso che, di conseguenza, il gettito del tributo per l'anno 2005 può essere ragionevolmente previsto in € 181.000,00;

 

            Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale I.C.I.;

 

Visto l’art. 53 - comma 16 - della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art. 1- comma 3 - del D. Lgs. n. 360/98 fissandolo entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto l’art. 151 comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 che stabilisce: “ I Comuni e le Province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo,… il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

 

Visto il Decreto Legge, emanato in data 30 dicembre 2004 n. 314 – art. 1 -  che ha differito al 28 febbraio 2005 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli Enti Locali e precisato che, ai sensi del 3° comma dell'art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino alla scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di previsione;

     

            Riconosciuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 2° comma lett. f), e 48 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000;

 

            Visto l'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 e dato atto che sulla proposta della deliberazione che si intende adottare è stata acquisita l’attestazione di  regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

 

            Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto;

 

 

DELIBERA

 

 

1.        Di fissare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale I.C.I. per l'anno 2005.

 

2.      Di determinare in € 144,61 l'ammontare della detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze.

 

3.      Di stimare in € 181.000,00 il gettito complessivo di imposta per l'anno 2005.