Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ANNO 2010

VERSAMENTO

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato per l’anno in corso sulla base dei mesi e della quota di

possesso; il mese è computato per intero se la titolarità si protrae per più di 14 giorni, mentre non è computato

il possesso per meno di 15 giorni.

L’imposta può essere versata in unica soluzione entro il 16 giugno oppure in due rate, la prima entro il 16

giugno per un importo pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei

12 mesi dell’anno precedente, la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’ imposta

dovuta per l’anno in corso. Per l’anno 2010 il versamento va effettuato entro il 16 giugno 2010 ed entro il 16

dicembre 2010.

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è

inferiore o uguale a €. 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’importo annuo minimo del

versamento è fissato in Euro 2,00 e tale limite non è in ogni caso da intendersi come franchigia.

L’imposta può essere corrisposta utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 88750393

intestato G.E.C. S.p.A. CUNEO - CN – ICI con versamento presso gli uffici postali o presso gli sportelli bancari

convenzionati (Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., UBI Banca Regionale Europea S.p.A., Banco

di Credito Azzoaglio S.p.A., Cassa di Risparmio di Bra S.p.A., Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A., Cassa di

Risparmio di Saluzzo S.p.A., Banca Alpi Marittime Credito Coop. di Carrù s.c.r.l., Banca di Credito

Cooperativo di Alba, Langhe e Roero, Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi, Cassa

Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Coop.) oppure con versamento diretto al Concessionario o

utilizzando il modello F24.

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2010

(approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/01/2007)

ALIQUOTA APPLICAZIONE

6‰ · per l’unità adibita ad abitazione principale censita nella categoria catastale A1, A8 e

A9 e per una sola pertinenza, classificata o classificabile nelle categorie catastali C/6,

C/2 e C/7, regolarmente denunciata ai fini dell’applicazione della tassa smaltimento

rifiuti solidi urbani;

· per le unità, già abitazione principale con relativa pertinenza, purché regolarmente a

ruolo per la tassa smaltimento rifiuti, tenute a disposizione di anziani e disabili

trasferitisi in istituti di cura anche se ivi residenti.

7‰ · per le aree fabbricabili;

· per le unità immobiliari, censite nella categoria A, escluse le A/10 (uffici):

- vuote da non più di due anni;

- utilizzate dal contribuente per usi diversi dall’abitazione principale regolarmente

denunciata ai fini dell’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

- concesse in locazione utilizzate dal conduttore per usi diversi dall’abitazione;

4‰ · per le unità immobiliari, costruite da non oltre tre anni, realizzate per la vendita e non

vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di

costruzione e l’alienazione di immobili;

2‰ · per le abitazioni e relativa pertinenza concessi in locazione sulla base degli accordi

territoriali ai sensi della Legge n. 431/1998 (ai fini dell’applicazione di tale aliquota è

richiesta la presentazione dell’apposita certificazione);

9‰ · per le unità immobiliari, censite nella categoria A (escluse le A/10 uffici) non concesse

in locazione e non usate dal proprietario per un periodo superiore a due anni;

6,5‰ · per i terreni agricoli;

· per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado, ivi

residenti anagraficamente, e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti;

· per le unità immobiliari censite nella categoria A/10 (uffici);

· per le unità immobiliari non locate possedute da cittadini italiani residenti all’estero

(AIRE).

· per tutte le tipologie di fabbricati non compresi nell’elenco di cui sopra.

Settore Tributi — Ufficio I.C.I.

Via Roma 37 - 12100 Cuneo tel. 0171.444323 fax 0171.444313

Partita Iva 00480530047 www.comune.cuneo.it

ESENZIONE

E’ esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 E A9. L’esenzione si applica altresì ad

una sola pertinenza, classificata o classificabile nelle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, regolarmente

denunciata ai fini dell’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

· per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, censita nella categoria catastale A1, A8 e A9,

del soggetto passivo spetta la detrazione ordinaria pari ad Euro 103,29 (da rapportare al numero dei

proprietari residenti nel medesimo alloggio indipendentemente dalle quote di possesso) elevabile ad

Euro 154,94 per i soggetti in possesso di particolari requisiti socio-economici quali:

1. proprietà di un unico immobile in tutto il territorio nazionale e che lo stesso sia destinato ad

abitazione principale, il cui valore imponibile (comprensivo di rivalutazione del 5%) non sia

superiore a Euro 41.316,55;

2. reddito familiare complessivo, da intendersi al lordo di ogni provento ivi compresi, per esempio,

investimenti azionari, titoli di Stato, fondi comuni, redditi di pensione o di accompagnamento a

qualsiasi titolo, interessi bancari, ecc., che rientri nei parametri di cui al seguente prospetto:

N° familiari conv. Reddito lordo complessivo N° fam iliari conv. Reddito lordo complessivo

1 Fino a Euro 9.812,68 4 Fino a Euro 18.592,45

2 Fino a Euro 15.493,71 5 Fino a Euro 19.367,13

3 Fino a Euro 17.301,31 6 o più Fino a Euro 20.141,82

Al fine di avvalersi della detrazione speciale di Euro 154,94 i soggetti beneficiari dovranno presentare

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a pena di non ammissione al beneficio, entro i termini per il

versamento d’acconto in caso di possesso dei requisiti prima del 16 giugno oppure entro il 16 dicembre, nella

quale si dichiara di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti.

SITO INTERNET

Il regolamento I.C.I. , le aliquote anno 2010 e la modulistica sono consultabili presso il sito internet: “www.

comune.cuneo.it”