L’imposta è dovuta dai possessori di beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli). Per calcolare l'imposta si deve applicare al valore imponibile l'aliquota vigente nel Comune ove gli immobili sono ubicati. Le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l'abitazione principale sono deliberate ogni anno, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito internet del Comune di Cuneo alla voce I.C.I.
L’imposta annuale si versa in due rate: la prima pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, entro il 16 di giugno; la seconda a saldo dal 1° al 16 dicembre. E’ possibile versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 di giugno.
L'importo dovrà essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (es: 153,49 si arrotonda a 153 euro, mentre 153,50 si arrotonda a 154 euro).
Il pagamento si può effettuare presso gli uffici postali, presso la G.E.C. S.p.A. (Corso IV Novembre 18/C, Cuneo - orario: dal lunedì al venerdì 8.20/13.00), o presso gli sportelli bancari convenzionati mediante bollettino di c/c postale n° 88750393 appositamente predisposto ed intestato alla G.E.C S.p.A. – Cuneo (i contribuenti che hanno già pagato l’I.C.I. nell’anno precedente ricevono il bollettino di versamento senza alcun importo al domicilio indicato sull'ultimo bollettino di versamento pagato), in alternativa è possibile utilizzare il modello F24.
Inoltre, come stabilito dal Decreto Legge n. 93/08, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ad eccezione delle unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9), e una sola pertinenza classificata o classificabile nelle categorie catastali C2, C6 o C7. Si ricorda che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
(approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/01/2007 n. 14)
L’imposta si determina applicando al valore degli immobili, rivalutato ai sensi della Legge 662 del 23 dicembre 1996 (aumento del 5% per le rendite catastali urbane e del 25% per il reddito dominicale dei terreni agricoli) le seguenti aliquote:
1) Detrazione per abitazione principale ordinaria Euro 103,29 (da rapportare al numero dei proprietari residenti nel medesimo alloggio indipendentemente dalle quote di possesso) elevabile a Euro 154,94 per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
N° familiari conv. |
Reddito lordo complessivo |
N° familiari conv. |
Reddito lordo complessivo |
1 |
Fino a Euro 9.812,68 |
4 |
Fino a Euro 18.592,45 |
2 |
Fino a Euro 15.493,71 |
5 |
Fino a Euro 19.367,13 |
3 |
Fino a Euro 17.301,31 |
6 o più |
Fino a Euro 20.141,82 |
Per poter beneficiare della maggiore detrazione è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio su apposito modello distribuito dall’ufficio, entro i termini di scadenza dei versamenti.