L’imposta è dovuta dai possessori di beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli). Per calcolare l'imposta si deve applicare al valore imponibile l'aliquota vigente nel Comune ove gli immobili sono ubicati. Le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l'abitazione principale sono deliberate ogni anno, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito internet del Comune di Cuneo alla voce I.C.I.
L’imposta annuale si versa in due rate: la prima pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, entro il 16 di giugno; la seconda a saldo dal 1° al 16 dicembre. E’ possibile versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 di giugno.
L'importo dovrà essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (es: 153,49 si arrotonda a 153 euro, mentre 153,50 si arrotonda a 154 euro).
Il pagamento si può effettuare presso gli uffici postali, presso la G.E.C. S.p.A. (Corso IV Novembre 18/C, Cuneo - orario: dal lunedì al venerdì 8.20/13.00), o presso gli sportelli bancari convenzionati mediante bollettino di c/c postale n° 88750393 appositamente predisposto ed intestato alla G.E.C S.p.A. – Cuneo (i contribuenti che hanno già pagato l’I.C.I. nell’anno precedente ricevono il bollettino di versamento senza alcun importo al domicilio indicato sull'ultimo bollettino di versamento pagato), in alternativa è possibile utilizzare il modello F24.
Si informa che da quest'anno il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto dei nuovi bollettini per il versamento dell'ICI, che includono un apposito spazio per indicare l'importo dell'ulteriore detrazione per abitazione principale stabilita con Legge Finanziaria 2008.
Inoltre, come stabilito dal Decreto Legge n. 93/08, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ad eccezione delle unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9), e una sola pertinenza classificata o classificabile nelle categorie catastali C2, C6 o C7. Si ricorda che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
(approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/01/2007 n. 14)
L’imposta si determina applicando al valore degli immobili, rivalutato ai sensi della Legge 662 del 23 dicembre 1996 (aumento del 5% per le rendite catastali urbane e del 25% per il reddito dominicale dei terreni agricoli) le seguenti aliquote:
1) Detrazione per abitazione principale ordinaria Euro 103,29 (da rapportare al numero dei proprietari residenti nel medesimo alloggio indipendentemente dalle quote di possesso) elevabile a Euro 154,94 per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
N° familiari conv. |
Reddito lordo complessivo |
N° familiari conv. |
Reddito lordo complessivo |
1 |
Fino a Euro 9.812,68 |
4 |
Fino a Euro 18.592,45 |
2 |
Fino a Euro 15.493,71 |
5 |
Fino a Euro 19.367,13 |
3 |
Fino a Euro 17.301,31 |
6 o più |
Fino a Euro 20.141,82 |
Per poter beneficiare della maggiore detrazione è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio su apposito modello distribuito dall’ufficio, entro i termini di scadenza dei versamenti.