N. 14 registro deliberazione
COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA DEL 31 Gennaio 2007
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2007 -
L’anno Duemilasette addì Trentuno del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, in prosecuzione del 30 gennaio 2007 si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:
Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni, con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Regolamento I.C.I. approvato con propria Deliberazione n. 88 del 22.12.1998 e successive modificazioni;
Visto l’art. 6 c. 1 del D.Lgs. 504/92 così come modificato dall’art. 1 c. 156 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che prevede la deliberazione dell’aliquota da parte del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 8 del citato D.Lgs. 504/92 il quale attribuisce al Comune il potere di fissare la detrazione per l'abitazione principale e le eventuali agevolazioni;
Considerato che l’art. 1 c. 169 della Legge Finanziaria 2007 stabilisce che le aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Vista la tabella A, allegata alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si desumono gli elementi di quantificazione del gettito presunto per l’anno 2007;
Considerato che per far fronte alle necessità di Bilancio, relative alla copertura della spesa corrente, occorre prevedere un gettito, dell’imposta in oggetto, non inferiore a Euro 12.200.000,00 al lordo del compenso per la riscossione;
Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il citato gettito può essere raggiunto mediante l’applicazione delle seguenti aliquote:
A - Aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
B - Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
C - Aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari censite in categoria catastale A
- utilizzate direttamente dal contribuente per usi diversi dall’abitazione principale o vuote da non più di due anni.
- concesse in locazione e utilizzate dal conduttore per usi diversi dall’abitazione principale.
L’aliquota del 7 per mille non si applica per gli immobili:
q censiti nella categoria catastale A/10 – uffici – ai quali si applica l’aliquota ordinaria del 6,5 per mille.
q concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, ivi residenti anagraficamente, e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti, ai quali si applica l’aliquota del 6,5 per mille.
q sfitti, costruiti da non oltre tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e l’alienazione di immobili, ai quali si applica l’aliquota del 4 per mille.
q già abitazione principale e relativa pertinenza, purché regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti, tenuti a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti, anche se ivi residenti, ai quali si applica l’aliquota del 6 per mille.
D - Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili.
E - Aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita da non oltre tre anni e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di immobili.
F - Aliquota del 2 per mille per le abitazioni, e relativa pertinenza, concesse in locazione secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998.
G - Aliquota del 9 per mille per le abitazioni non concesse in locazione e non usate direttamente dal proprietario per le quali detto stato si protragga per oltre due anni. La locazione deve risultare da contratto registrato.
Preso atto delle detrazioni e agevolazioni d’imposta deliberate con provvedimento consiliare n° 15 del 1° febbraio 2000:
A) Detrazione ordinaria di Euro 103,29 per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo;
B) Detrazione speciale di Euro 154,94 per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale per coloro in possesso di particolari requisiti socio-economici risultanti in:
a)- proprietà di un unico immobile in tutto il territorio nazionale e che lo stesso sia destinato ad abitazione principale, il cui valore imponibile non sia superiore a Euro 41.316,55;
b)- reddito familiare complessivo, da intendersi al lordo di qualsiasi provento, ivi compresi, per esempio, investimenti azionari, titoli di Stato, fondi comuni, redditi di pensione o di accompagnamento a qualsiasi titolo, interessi bancari, ecc., che rientri nei parametri di cui al seguente prospetto:
N.ro familiari conviventi |
Reddito lordo complessivo |
1 |
Fino a Euro 9.812,68 |
2 |
Fino a Euro 15.493,71 |
3 |
Fino a Euro 17.301,31 |
4 |
Fino a Euro 18.592,45 |
5 |
Fino a Euro 19.367,13 |
6 o più |
Fino a Euro 20.141,82 |
Al fine di avvalersi della detrazione speciale di Euro 154,94 i soggetti beneficiari dovranno presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a pena di non ammissione al beneficio, entro i termini per il versamento d’acconto, in caso di possesso dei requisiti prima del 16 Giugno oppure in caso diverso entro il 16 Dicembre, nella quale si dichiara di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti.
Visto l’articolo 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dott. Carlo TIRELLI, Dirigente del Settore Ragioneria, espressi ai sensi dell'art 49 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce alla Deliberazione n. 17 adottata in data odierna;
Omissis
DELIBERA
1) Di approvare, ai fini dell’applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007, le seguenti aliquote così distinte:
A - Aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
B - Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
C - Aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari censite in categoria catastale A
- utilizzate direttamente dal contribuente per usi diversi dall’abitazione principale o vuote da non più di due anni.
- concesse in locazione e utilizzate dal conduttore per usi diversi dall’abitazione principale.
L’aliquota del 7 per mille non si applica per gli immobili:
q censiti nella categoria catastale A/10 – uffici – ai quali si applica l’aliquota ordinaria del 6,5 per mille.
q concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, ivi residenti anagraficamente, e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti, ai quali si applica l’aliquota del 6,5 per mille.
q sfitti, costruiti da non oltre tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e l’alienazione di immobili, ai quali si applica l’aliquota del 4 per mille.
q già abitazione principale e relativa pertinenza, purché regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti, tenuti a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti, anche se ivi residenti, ai quali si applica l’aliquota del 6 per mille.
D - Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili.
E - Aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita da non oltre tre anni e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di immobili.
F - Aliquota del 2 per mille per le abitazioni, e relativa pertinenza, concesse in locazione secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998.
G - Aliquota del 9 per mille per le abitazioni non concesse in locazione e non usate direttamente dal proprietario per le quali detto stato si protragga per oltre due anni. La locazione deve risultare da contratto registrato.
2) Di confermare per l’anno 2007 le detrazioni di imposta già deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 1° febbraio 2000:
A) Detrazione ordinaria di Euro 103,29 per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo;
B) Detrazione speciale di Euro 154,94 per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale per coloro in possesso di particolari requisiti socio-economici risultanti in:
a) proprietà di un unico immobile in tutto il territorio nazionale e che lo stesso sia destinato ad abitazione principale, il cui valore imponibile non sia superiore a Euro 41.316,55;
b) reddito familiare complessivo, da intendersi al lordo di qualsiasi provento, ivi compresi, per esempio, investimenti azionari, titoli di Stato, fondi comuni, redditi di pensione o di accompagnamento a qualsiasi titolo, interessi bancari, ecc., che rientri nei parametri di cui al seguente prospetto:
N.ro familiari conviventi |
Reddito lordo complessivo |
1 |
Fino a Euro 9.812,68 |
2 |
Fino a Euro 15.493,71 |
3 |
Fino a Euro 17.301,31 |
4 |
Fino a Euro 18.592,45 |
5 |
Fino a Euro 19.367,13 |
6 o più |
Fino a Euro 20.141,82 |
Al fine di avvalersi della detrazione speciale di Euro 154,94 i soggetti beneficiari dovranno presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a pena di non ammissione al beneficio, entro i termini per il versamento d’acconto, in caso di possesso dei requisiti prima del 16 Giugno oppure entro il 16 Dicembre, nella quale si dichiara di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti.
3) Di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito dell’Imposta in oggetto è previsto nel Bilancio di previsione
4) Di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento viene individuato nel Dott.ssa Nadia GILETTA Responsabile del Settore Tributi.
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