LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni, con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 22.12.1998 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 6 e 8 del citato D.Lgs. 504/92 con i quali si attribuisce al Comune il potere di fissare le aliquote ai fini della determinazione della misura dell'imposta, nonchè la detrazione per l'abitazione principale e le eventuali agevolazioni;
Considerato che le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni per l’anno 2006 devono essere deliberate nei termini di adozione del Bilancio di Previsione ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall’art. 27, comma 8 della Legge 448 del 28 Dicembre 2001;
Vista la tabella A, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si desumono gli elementi di quantificazione del gettito presunto per l’anno 2006;
Considerato che per far fronte alle necessità di Bilancio, relative alla copertura della spesa corrente, occorre prevedere un gettito, dell’imposta in oggetto, non inferiore a Euro 11.100.000,00 al lordo del compenso per la riscossione;
Che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune, il citato gettito può essere raggiunto mediante l’applicazione delle seguenti aliquote:
A - Aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
B - Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
C - Aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari censite in categoria catastale A
- utilizzate direttamente dal contribuente per usi diversi dall’abitazione principale o vuote da non più di due anni.
- concesse in locazione e utilizzate dal conduttore per usi diversi dall’abitazione principale.
L’aliquota del 7 per mille non si applica per gli immobili:
q censiti nella categoria catastale A/10 – uffici – ai quali si applica l’aliquota ordinaria del 6,5 per mille.
q concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, ivi residenti anagraficamente, e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti, ai quali si applica l’aliquota del 6,5 per mille.
q sfitti, costruiti da non oltre tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e l’alienazione di immobili, ai quali si applica l’aliquota del 4 per mille.
q già abitazione principale e relativa pertinenza, purché regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti, tenuti a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti, anche se ivi residenti, ai quali si applica l’aliquota del 6 per mille.
D - Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili.
E - Aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita da non oltre tre anni e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di immobili.
F - Aliquota del 2 per mille per le abitazioni, e relativa pertinenza, concesse in locazione secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998.
G - Aliquota del 9 per mille per le abitazioni non concesse in locazione e non usate direttamente dal proprietario per le quali detto stato si protragga per oltre due anni. La locazione deve risultare da contratto registrato.
Preso atto delle detrazioni e agevolazioni d’imposta deliberate con provvedimento consiliare n° 15 del 1° febbraio 2000:
A - Detrazione ordinaria di Euro 103,29 per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo;
B - Detrazione speciale di Euro 154,94 per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale per coloro in possesso di particolari requisiti socio-economici risultanti in:
a)- proprietà di un unico immobile in tutto il territorio nazionale e che lo stesso sia destinato ad abitazione principale, il cui valore imponibile non sia superiore a Euro 41.316,55;
b)- reddito familiare complessivo, da intendersi al lordo di qualsiasi provento, ivi compresi, per esempio, investimenti azionari, titoli di Stato, fondi comuni, redditi di pensione o di accompagnamento a qualsiasi titolo, interessi bancari, ecc., che rientri nei parametri di cui al seguente prospetto:
N.ro familiari conviventi |
Reddito lordo complessivo |
1 |
Fino a Euro 9.812,68 |
2 |
Fino a Euro 15.493,71 |
3 |
Fino a Euro 17.301,31 |
4 |
Fino a Euro 18.592,45 |
5 |
Fino a Euro 19.367,13 |
6 o più |
Fino a Euro 20.141,82 |
Al fine di avvalersi della detrazione speciale di Euro 154,94 i soggetti beneficiari dovranno presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a pena di non ammissione al beneficio, entro i termini per il versamento d’acconto, in caso di possesso dei requisiti prima del 30 Giugno oppure entro il 20 Dicembre, nella quale si dichiara di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti.
Richiamato l’articolo 42, comma 2 lettera f) del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, che attribuisce al Consiglio competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Visto l’articolo 5, comma 1, del regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza alla determinazione delle aliquote relative ad entrate proprie;
Visto l’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dott. Carlo TIRELLI, Dirigente del Settore Ragioneria, espressi ai sensi dell'art 49 del Testo Unico 18 agosto 2000 n° 267;
DELIBERA
1) Di approvare, ai fini dell’applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006, le seguenti aliquote così distinte:
A - Aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
B - Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
C - Aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari censite in categoria catastale A
- utilizzate direttamente dal contribuente per usi diversi dall’abitazione principale o vuote da non più di due anni.
- concesse in locazione e utilizzate dal conduttore per usi diversi dall’abitazione principale.
L’aliquota del 7 per mille non si applica per gli immobili:
q censiti nella categoria catastale A/10 – uffici – ai quali si applica l’aliquota ordinaria del 6,5 per mille.
q concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, ivi residenti anagraficamente, e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti, ai quali si applica l’aliquota del 6,5 per mille.
q sfitti, costruiti da non oltre tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e l’alienazione di immobili, ai quali si applica l’aliquota del 4 per mille.
q già abitazione principale e relativa pertinenza, purché regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti, tenuti a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti, anche se ivi residenti, ai quali si applica l’aliquota del 6 per mille.
D - Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili.
E - Aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita da non oltre tre anni e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di immobili.
F - Aliquota del 2 per mille per le abitazioni, e relativa pertinenza, concesse in locazione secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998.
G - Aliquota del 9 per mille per le abitazioni non concesse in locazione e non usate direttamente dal proprietario per le quali detto stato si protragga per oltre due anni. La locazione deve risultare da contratto registrato.
2) Di confermare per l’anno 2006 le detrazioni di imposta già deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 1° febbraio 2000:
A - Detrazione ordinaria di Euro 103,29 per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo;
B - Detrazione speciale di Euro 154,94 per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale per coloro in possesso di particolari requisiti socio-economici risultanti in:
a)- proprietà di un unico immobile in tutto il territorio nazionale e che lo stesso sia destinato ad abitazione principale, il cui valore imponibile non sia superiore a Euro 41.316,55;
b)- reddito familiare complessivo, da intendersi al lordo di qualsiasi provento, ivi compresi, per esempio, investimenti azionari, titoli di Stato, fondi comuni, redditi di pensione o di accompagnamento a qualsiasi titolo, interessi bancari, ecc., che rientri nei parametri di cui al seguente prospetto:
N.ro familiari conviventi |
Reddito lordo complessivo |
1 |
Fino a Euro 9.812,68 |
2 |
Fino a Euro 15.493,71 |
3 |
Fino a Euro 17.301,31 |
4 |
Fino a Euro 18.592,45 |
5 |
Fino a Euro 19.367,13 |
6 o più |
Fino a Euro 20.141,82 |
Al fine di avvalersi della detrazione speciale di Euro 154,94 i soggetti beneficiari dovranno presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a pena di non ammissione al beneficio, entro i termini per il versamento d’acconto, in caso di possesso dei requisiti prima del 30 Giugno oppure entro il 20 Dicembre, nella quale si dichiara di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti.
3) Di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito dell’Imposta in oggetto è previsto nel Bilancio di previsione 2006 in Euro 11.100.000,00 al Titolo I°, Categoria 1°, Risorsa 056, Capitolo 56000 "I.C.I. Competenza", Centro di Costo 101401;
4) Di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento viene individuato nel Dott.ssa Nadia GILETTA Responsabile del Settore Tributi.
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere alla definizione delle aliquote d’imposta entro i termini di predisposizione del Bilancio di Previsione per l’anno 2006;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.