D E L I B E R A
1) Di precisare che per l’anno 2009 le aliquote per la determinazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili sono le seguenti:
a) Aliquota abitazione principale ove applicabile (immobili di categoria catastale A1-A8-A9) : quattro per mille (4‰);
b) aliquota da applicare alle aree fabbricabili : quattro per mille (4‰);
c) aliquota ordinaria: sette per mille (7‰);
2) Di precisare inoltre che, come da punto c) del deliberato CC n.4/09, è stata confermata aliquota agevolata del 4‰ da applicare alle unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale ai sensi dell’art. 4 comma 1D.L. n.437/96;
3) Di prendere atto che da regolamento comunale I.C.I. sono assimilate ad abitazione principale e pertanto esonerate dal pagamento dell’imposta le seguenti fattispecie:
a) unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;
b) Immobili locati le cui caratteristiche rientrino nelle disposizioni contenute nell’art. 2 comma 4 della L. n. 431/98;
c) Unità immobiliari concesse in comodato e destinate a residenza anagrafica ai parenti ascendenti o discendenti di 1° grado che le adibiscono ad abitazione principale;
d) Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso in cui il proprietario od usufruttuario o titolare di altro diritto reale è un soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero per permanente, a condizione che l’immobile stesso non sia locato;
e) Immobile posseduto da un soggetto che comprovi che per legge o per contratto sia obbligato a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, dimostrando, altresì, che l’unità immobiliare sia rimasta sua dimora abituale, anche quale luogo di focolare domestico, inteso come luogo usuale di riunione dei componenti della propria famiglia.
4) Di prendere atto che le sopra indicate assimilazioni erano già ricomprese nel Regolamento vigente al 27/05/2008 e pertanto sono immodificabili ai sensi del D. L. n. 93/2008;
5) Di prendere atto che in forza delle attuali disposizioni legislative sono esonerati dal pagamento dell’imposta le seguenti tipologie di fabbricati:
a) L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze;
b) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) Gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
6) Di prendere atto inoltre che in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio chi non è assegnatario della casa coniugale applica l’aliquota prevista per la principale abitazione, in proporzione alla quota posseduta ed a patto che nello stesso comune non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale;