D E L I B E R A
1) Di confermare per l’anno 2007 le aliquote per la determinazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, come segue:
a) aliquota da applicare alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune : quattro per mille (4%o);
b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unità immobiliari diverse dall’abitazione principale di cui alla precedente lettera a): sette per mille (7%o);
c) aliquota da applicare alle aree fabbricabili: quattro per mille (4%o);
2) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. lgs 504/92 e ss. mm.ii
3) L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, su domanda redatta in carta semplice da parte del contribuente, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità, la quale va rinnovata ogni anno.
Sono inagibili, come da regolamento comunale, i fabbricati che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
o strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
o strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
o edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
o edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di grave fatiscenza non siano compatibili all’uso per i quali erano destinati.
4) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare € 136,00; Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche.
5) E’ considerata, tuttavia, abitazione principale l’abitazione posseduta da un soggetto che comprovi che per legge o per contratto sia obbligato a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, dimostrando, altresì, che l’unità immobiliare sia rimasta sua dimora abituale, anche quale luogo di focolare domestico, inteso come luogo usuale di riunione dei componenti della propria famiglia.
6) Sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
7) E’ concessa, con provvedimento motivato, una maggiore detrazione di euro 258,23 nei seguenti casi:
1. abitazioni principali possedute da nuclei familiari di cui almeno un componente sia riconosciuto dalla competente autorità sanitaria gravato da handicap grave non inferiore ai 2/3;
2. abitazioni principali possedute da nuclei familiari con un numero di componenti non inferiore a 7 unità, con reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.
8) E’ altresì equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso e destinata a residenza anagrafica:
· Dai parenti ascendenti o discendenti di 1° grado e viceversa;
· Dal coniuge, anche se separato o divorziato;
· Da locatori che concedono l’abitazione in locazione a residenti, con contratto regolarmente registrato.
Tale equiparazione, da comprovarsi mediante autocertificazione, è estesa limitatamente all’aliquota agevolata, anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate.
9) Si dà atto che nella conferma delle aliquote di cui al primo nonché al quarto comma sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del Bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
10) Il Comune si riserva della facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle dichiarazioni;
11) Di dare atto che con l’applicazione della detrazione di € 136,00 per tutte le abitazioni principali il gettito complessivo dell’imposta previsto per l’anno 2007 non presenta variazioni sostanziali rispetto a quello realizzato nell’anno 2006;
12) Di dare atto che il tasso di interesse legale non viene incrementato, come previsto dal comma 165 della Legge 296 del 27/12/2006 – Finanziaria 2007;
13) Di stimare, in base alle proiezioni relative agli introiti dell’anno 2006, il gettito complessivo lordo dell’imposta in € 2.880.000,00, tenendo conto dell’incremento relativo alla variazione del valore delle Aree Fabbricabili e all’adempimento, durante il 2007, da parte degli evasori totali;
14) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna norma e conoscenza, al Ministero delle Finanze;
15) Di dichiarare successivamente, con le stesse modalità ed esito di votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D.lgs.267/2000.