LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il d. Lgs. N. 504/92 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

ACCERTATO che nell’anno 2005 le aliquote I.C.I. sono state determinate con atto del Consiglio Comunale n. 67 del 19/12/2004;

VISTO l’Art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria n. 448 del 28/12/2001 che stabilisce entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali;

CONSIDERATO opportuno stabilire una unica detrazione per abitazione principale senza comunque modificare l’entrata complessiva per l’ente;

VALUTATO il mantenimento del pareggio del Bilancio di Previsione;

ACQUISITO  il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267:

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano

 

D E L I B E R A

 

1)          di confermare per l’anno 2006 le aliquote per la determinazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, come segue:

a)                aliquota da applicare alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune : quattro per mille (4%o);

b)                aliquota da applicare a tutte le rimanenti unità immobiliari diverse dall’abitazione principale di cui alla precedente lettera a): sette per mille (7%O);

c)                 aliquota da applicare alle aree fabbricabili: quattro per mille (4%o);

2)     Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. lgs 504/92 e ss. mm.ii

3)     L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, su domanda redatta in carta semplice da parte del contribuente, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità, la quale va rinnovata ogni anno.

Sono inagibili, come da regolamento comunale, i fabbricati che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

o       strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

o       strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

o       edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

 

o       edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di grave fatiscenza non siano compatibili all’uso per i quali erano destinati.

 

4)                 Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare € 136,00; Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ,che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale o concessione in suo gratuito da familiare ascendente o discendente di 1° grado (ai sensi del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta in questione) ., ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari nonché agli immobili concessi in locazione a residenti a titolo di abitazione principale tramite regolari contratti di locazione stipulati sulla base delle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 431/98

5)                   Si dà atto che nella conferma delle aliquote di cui al primo nonché al quarto comma sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del Bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

6)                   il Comune si riserva della facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle dichiarazioni;

7)                   di dare atto che con l’applicazione della detrazione di € 136,00 per tutte le abitazioni principali il gettito complessivo dell’imposta previsto per l’anno 2006 non presenta variazioni sostanziali rispetto a quello realizzato nell’anno 2005;

8)                   di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna norma e conoscenza, al Ministero delle Finanze;

9)                   di dichiarare successivamente, con le stesse modalità ed esito di votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D.lgs.267/2000.