IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria Deliberazione n° 31 del 16/12/2009, con la quale veniva approvata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2010 nella misura del 6 per mille da applicarsi alle abitazioni principali e l’aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre abitazioni al di fuori di quella principale;
Richiamato l’art. 6 del D.Lgs. 30/12/1992 n° 504, nel testo modificato di cui al comma 53 dell’art. 3 della legge 23/12/1996 n° 662 che stabilisce:
- punto 1: “l’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto dall’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille…”;
- punto 2: “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille”;
Visto l’art. 1, comma 5 (ulteriore detrazione I.C.I.) della Legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2008 che prevede l’aggiunta di una ulteriore detrazione a quella già prevista dall’art. 8 del D.Lgs n. 504/92, stabilita nella misura massima dell’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile con un importo massimo pari ad € 200,00, quindi di conseguenza il valore massimo detraibile sarà pari ad € 303,29 ( € 103,29 art. 8 + € 200,00 finanziaria 2008);
Ritenuto di riconfermare per l’anno 2011 l’aliquota nella misura del 6 per mille da applicarsi alle abitazioni principali e l’aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre abitazioni al di fuori di quella principale al fine di poter mantenere il pareggio del bilancio economico dell’Ente per l’anno 2011;
Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico/contabile ex art. 49 D.Lvo. 18/08/2000, n° 267 da parte del Responsabile del Servizio.
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano;
D E L I B E R A
1. - di riconfermate per l'anno 2011, l'aliquota ICI da applicarsi alle abitazioni principali nella percentuale del 6,00 (sei virgola zero) per mille e l’aliquota del 6,5 (sei virgola cinque) per mille per tutte le altre abitazioni al di fuori di quella principale, per i motivi giusto specificati in narrativa, fermo applicando le detrazioni per la prima casa, previste dalla vigente legge in materia;
2. - di comunicare la presente deliberazione al concessionario della riscossione dei tributi per i provvedimenti di cui all’art. 18 del D.Lgs. n° 512 del 30/12/1992 e di provvedere alla prevista pubblicazione ex art. 58 D. L.vo n° 446 del 15/12/1997 e s.m.i..
3. - di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art 134 – 4° comma del D. L.vo 18/08/2000, n° 267.