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- Di stabilire l’aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2005 nella misura del 6 per mille per la prima casa ed il 7 per mille per le seconde case.
- Di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà e opzioni previste nei commi 53-59 della legge 662/1996:
- per gli enti senza scopo di lucro l’aliquota è ridotta al 4 per mille;
- non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all’art.4 comma 1 della legge 556/1996 (soggetti passivi – soci di cooperative edilizie – abitazione principale);
- non ci si avvale della facoltà di stabilire l’aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all’art.8 comma 1° ultimo periodo del D.LG. 504/1992 come modificato dal comma 55 art.3 della legge 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);
- resta fissata in Euro 103,29 la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La detrazione si applica anche alle pertinenze delle abitazioni principali e alle abitazioni concesse di comodato d’uso ai parenti di 1° grado con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del Regolamento comunale sull’imposta comunale immobiliare come approvato con deliberazione consiliare n.30 del 18.12.1998;
- viene considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell’ufficio tributi del Comune;
- Di non avvalersi della facoltà prevista dall’art.1 comma 5 della Legge 449/1997 (aliquota agevolata per il recupero di fabbricati – fabbricati di valore artistico- costruzione autorimesse – utilizzo sottotetti);
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