Deliberazione C.C. n. 06 del 11.03.2008

 

 

oggetto:

 

DETERMINAZIONE  ALIQUOTA I.C.I. ANNO 2008.

LEGGE 24.12.2007, N. 244.

MODIFICA DELIBERA C.C. N. 39/07.

 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

Sentita l’illustrazione da parte del Sindaco.

           

Visti gli artt. 6, 8 e 9 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Visti gli artt. 54, 58 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

 

Visto l'art. 42, lettera f) nel combinato disposto con l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000.

 

Visto l’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006, n. 296.

 

Vista la Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), che all’articolo 1, commi da 5 a 7,  stabilisce quanto segue:

“Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verfica. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.”

 

Vista la Risoluzione n. 1 del 31.01.2008 dell’Ufficio federalismo fiscale del ministero dell’economia e delle finanze con la quale è stato stabilito che l’ulteriore “detrazione prima casa”, a carico del bilancio statale, va utilizzata solo dopo che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale è stato sottratto l’importo della detrazione che il comune riconosce al contribuente per quella tipologia di immobile (nello specifico del comune di Rifreddo € 103,29) e che la stessa ulteriore detrazione va calcolata non solo sul valore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ma anche sul valore delle pertinenze come tali definite dai singoli regolamenti comunali;

 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 39 del 13.12.2007, con la quale vennero stabilite le aliquote comunali sugli immobili per l'anno 2008.

 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale I.C.I. approvato con deliberazione C.C. n. 05 in data 28.02.2002.

 

Considerato  che non si intende aumentare la detrazione minima di imposta stabilita per legge (€. 103,29) per le abitazioni principali, fatta salva l’ulteriore detrazione prevista per legge dalla Finanziaria 2008

 

Considerato che non si intendono modificare le aliquote I.C.I. per l'anno 2008;

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità  tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

 

Dato atto della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del  D.Lgs. 267/2000.

 

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti:  12, Votanti: 12, Favorevoli: 12, contrari n. == e con l'astensione di ========

 

DELIBERA

 

1)     di dare atto che le aliquote I.C.I. vigenti vengono riconfermate per l'anno 2008, così come già stabilite nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2007 e risultano dalla seguente tabella:

 

 

aliquota

 

1

ALIQUOTA ORDINARIA

(per abitazione principale ed altre basi imponibili  ad eccezione delle aree fabbricabili con destinazione produttiva)

 

5 per mille

 

 

 

 

2

ALIQUOTA DIVERSIFICATA (MAGGIORATA)

1)     per le aree fabbricabili con destinazione produttiva fino a che non vengono iniziati i lavori per l'insediamento di nuovi impianti - (art. 5 – comma 5 del Regolamento I.C.I).

 

2)     per immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali (2^ case).

 

 

 

6 per mille

 

 

 

3

RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA ORDINARIA

 

per le aree fabbricabili destinate a nuovi insediamenti produttivi su cui vengono iniziati i lavori e fino alla conclusione degli stessi - Art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento I.C.I.

 

 

4 per mille

 

 

2)     di dare atto che la detrazione minima di imposta stabilita  per legge in €. 103,29 per le abitazioni principali (1^ casa) viene confermata per l'anno 2008 nella stessa misura, fatta salva l’ulteriore detrazione stabilita con la legge finanziaria 2008 (ulteriore detrazione dell’ 1,33 per mille della base imponibile ai fini ICI, fino ad un massimo di € 200) e che la stessa va riconosciuta anche sul valore delle pertinenze.

 

 

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