INFORMAZIONI ICI ANNO 2011 DEL COMUNE DI PIASCO

 

 

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA

DETRAZIONE

RIDUZIONE

1.        

Aliquota ordinaria.

7,00 per mille

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2.         

Abitazione principale (è necessaria la residenza anagrafica)

5,95 per mille per   A1, A8, A9

esenzione negli altri casi

Euro 103,29 per A1, A8, A9

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3.         

Abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado ivi residenti anagraficamente e in regola con il pagamento della tassa smaltimento rifiuti. L’agevolazione è concessa per un massimo di due unità per soggetto passivo. Per usufruire dell’aliquota ridotta, deve essere presentata apposita richiesta, redatta su modello in distribuzione presso l’ufficio tributi, perentoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno. L’agevolazione sarà applicata a partire dall’anno successivo. Il medesimo regime fiscale è applicato anche alle pertinenze delle suddette unità abitative, purchè presentino i medesimi requisiti e rientrino nella definizione di cui all’art. 4 del Regolamento Comunale

5,95 per mille

€ 103,29

 

4.         

Abitazione principale:  sono considerate pertinenze dell’abitazione principale i fabbricati iscritti  e/o da iscrivere in catasto  alle categorie C2-C6- C7 – posseduti dal titolare dell’abitazione principale ed effettivamente utilizzati come accessori alla abitazione principale. Non ci sono limiti numerici alle pertinenze.

esente

)

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4.

 

L’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente viene considerato come abitazione principale a condizione che lo stesso non risulti locato.

(Art. 3 c.56 Legge n.662/1996).

esenzione

 

 

5.

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità  è dichiarata dal contribuente con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale, che a tal fine può richiedere ulteriore documentazione  (ad es. perizia statica, geologica, etc…) art. 8 del vigente regolamento

7,00 per mille

/

50%

dell’imposta dovuta

6.

Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività, la costruzione e l’alienazione di immobili,  per un periodo non

superiore ai tre anni dalla data del loro realizzo, l’aliquota viene ridotta al 4 per mille. E’ necessario indicare nelle “annotazioni” le unità immobiliari per cui si richiede questa aliquota agevolata

4 per mille

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7.

Terreni agricoli: sono esenti in quanto il Comune di Piasco è sito in zona montana.

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8.

Aree fabbricabili: i valori sono stati definiti con delibera di Giunta Comunale n. 36/03 del 20.02.2003 come sotto indicato:

RC- aree residenziali di completamento

valore:  euro/mq. 35,00;

RN- aree residenziali di nuovo impianto 

valore:  euro/mq. 32,00;

PC – aree produttive di riordino e completamento

 valore: euro/mq. 20,00;

PN – aree produttive di nuovo impianto

valore:  euro/mq. 18,00;

7,00 per mille

 

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VERSAMENTO BOLLETTINI ICI ANNO 2011:

Versamento su c/c postale n. 88708680 intestato a GEC SPA PIASCO – CN - ICI

Versamento con F24

DICHIARAZIONE ICI Modello Ministeriale solo nei casi di modificazioni soggettive ed oggettive non immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale (ai sensi dell’art. 37 co. 53 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223).

 

 

Referenti per il tributo: MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara – PIETRA Lucia – Tel. 0175-79124- fax 0175-79276  

Indirizzo E-mail: ufficiotributi.piasco@ ruparpiemonte.it

 

 

 

LA SCADENZA FISSATA PER IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO E' IL 16 GIUGNO

IL SALDO DEVE ESSERE VERSATO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011

 

I MODULI PER LA DICHIARAZIONE ICI POSSONO ESSERE RITIRATI GRATUITAMENTE IN COMUNE PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA E DEVONO ESSERE PRESENTATI ENTRO IL TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI