D E L I B E R A

 

1) Di confermare l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2007 nella misura del 7 per mille;

 

2) Di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà e opzioni previste nei commi 53 - 59 della legge 662\1996:

·      per gli enti senza scopo di lucro l’aliquota è ridotta al 4 per mille,

·      non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all’art. 4 comma 1 della legge 556\1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale),

·      non ci si avvale della facoltà di stabilire l’aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all’art. 8 comma 1° ultimo periodo del D. Lg. 504\1992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge 662\1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti),

·      resta fissata in 103,29 euro la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta,

·      viene considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Con successiva votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.