di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali ;
Considerato che entro tale termine occorre stabilire gli importi delle tariffe e tasse
Ritenuto dover deliberare le tariffe dell’anno 2005 relative alla Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il D.Lg. n. 504/30.12.92, relativamente all’istituzione dell’imposta comunale immobiliare (ICI) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 3, commi da 53 a 59 della legge n.662/96;
Visto il Decreto Legislativo n.446/97, articolo 58, 3° comma;
Vista la legge n.449/97, articolo 1, 5° comma;
Visto l’articolo 6, 5° comma, della legge n.448/98;
Vista la L. 30.12.2004 n. 311;
Vista la propria deliberazione n.59 del 30.12.1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni con cui veniva fissata l’aliquota degli anni precedenti;
Ritenuto necessario provvedere alla determinazione dell’aliquota per il 2005 ed assumere i provvedimenti conseguenti alle opzioni previste dalla legge n.449/97 prima dell’approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto doversi confermare l'aliquota nella misura del 7 per mille, in corso alla tipologia degli immobili esistente ed ai notevoli impegni finanziari;
Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000, resi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione;
Con voto reso per alzata di mano, unanime e favorevole;
D E L I B E R A
1) Di confermare l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2005 nella misura del 7 per mille;
2) Di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà e opzioni previste nei commi 53 - 59 della legge 662\1996:
· per gli enti senza scopo di lucro l’aliquota è ridotta al 4 per mille,
· non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all’art. 4 comma 1 della legge 556\1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale),
· non ci si avvale della facoltà di stabilire l’aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all’art. 8 comma 1° ultimo periodo del D. Lg. 504\1992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge 662\1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti),
· resta fissata in 103,29 euro la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta,
· viene considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Con successiva votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SINDACO IL SEGRETARIO
(dr. Guido Caramello) (Dott.ssa Marina Perotti )
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