Deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale in data 17/03/2008
OGGETTO: FINANZE - Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) determinazione dell’aliquota per l’anno 2008 - Provvedimenti
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell' "Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I)";
atteso che l'articolo 6 del predetto D.Lgs. e s.m., come da ultimo integrato dall'art. 1, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), testualmente recita:
"Determinazione delle aliquote e dell'imposta."
1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune di cui all'articolo 4.
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
atteso, ancora, che l'articolo 8 del predetto D.Lgs. e s.m., come da ultimo integrato dall'art. 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ai commi 2, 2-bis e 2-ter stabilisce quanto segue:
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
riconosciuto, inoltre, che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) stabilisce quanto segue:
“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
che, infine, con D.M. 20 dicembre 2007 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2008, in deroga a quanto stabilito dal dall’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
vista la propria deliberazione n. 2 in data 8 marzo 2007, esecutiva, con la quale per l'anno 2007 venne:
v confermata nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l’abitazione principale
v confermata al 6,5 per mille l’aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi concessi in locazione e non
v confermata la detrazione d’imposta per l’abitazione principale di € 103,29;
considerata l'esigenza:
– di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari Servizi d'istituto
– di assicurare l'equilibrio del bilancio per l'esercizio finanziario corrente
si ritiene per l’anno 2008 di:
Ø confermare l'applicazione in questo Comune della detta Imposta nella misura del 5,5 per mille per l’abitazione principale
Ø confermare al 6,5 per mille l’aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi concessi in locazione e non
Ø confermare la detrazione d’imposta per l’abitazione principale di € 103,29 alla quale va aggiunta l’ulteriore detrazione stabilita dal comma 2-bis del predetto art. 8;
dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile dell’Ufficio Tributi e dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria;
con votazione unanime, resa per alzata di mano;
D E L I B E R A
- di confermare per l’anno 2008 l'applicazione in questo Comune della detta Imposta nella misura:
del 5,5 per mille per l’abitazione principale
del 6,5 per mille l’aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi concessi in locazione e non;
- di confermare per l’anno 2008 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale di € 103,29 di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m. alla quale va aggiunta l’ulteriore detrazione stabilita dal comma 2-bis del predetto art. 8;
- di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tributi a provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.
Con successiva ed unanime votazione, espressa per alzata di mano,
IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.