Deliberazione n. 2 del Consiglio Comunale in data 08/03/2007
OGGETTO: FINANZE - Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) determinazione dell’aliquota per l’anno 2007 - Provvedimenti
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell' "Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I)";
atteso che l'articolo 6 del predetto D.Lgs., come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), testualmente recita:
"Determinazione delle aliquote e dell'imposta."
1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
riconosciuto, inoltre, che con l’art. 1, comma 169, della predetta Legge Finanziaria stabilisce quanto segue:
“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
che, infine, con D.M. 30 novembre 2006 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2007, in deroga a quanto stabilito dal dall’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 1° marzo 2006, esecutiva, con la quale per l'anno 2006 venne:
v confermata nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l’abitazione principale
v aumentata al 6,5 per mille l’aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi concessi in locazione e non
v confermare la detrazione d’imposta per l’abitazione principale di € 103,29;
considerata l'esigenza:
- di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari Servizi d'istituto
- di assicurare l'equilibrio del bilancio per l'esercizio finanziario 2007
si ritiene per l’anno 2007 di:
Ø confermare l'applicazione in questo Comune della detta Imposta nella misura del 5,5 per mille per l’abitazione principale
Ø confermare al 6,5 per mille l’aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi concessi in locazione e non
Ø confermare la detrazione d’imposta per l’abitazione principale di € 103,29;
dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria;
con votazione resa per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 16
Votanti n. 13
Astenuti n. 3 (nelle persone dei Consiglieri DEMARIA Sergio, REINERI Franco,
AIMAR Roberto)
Voti favorevoli n. 13
D E L I B E R A
- di confermare per l’anno 2007 l'applicazione in questo Comune della detta Imposta nella misura:
del 5,5 per mille per l’abitazione principale
del 6,5 per mille l’aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi concessi in locazione e non;
- di confermare per l’anno 2007 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale di € 103,29;
- di inviare copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione;
- di provvedere ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con successiva ed unanime votazione, espressa per alzata di mano,
IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.