Approvato con delibera G.C. n. 275 in data 30.12.2004

LA   GIUNTA   COMUNALE

 

           

            Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell' "Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I)";

 

            atteso che l'articolo 6 del predetto D.Lgs. e successive modificazioni ed integrazioni testualmente recita:

 

            "Determinazione delle aliquote e dell'imposta."

 

1.        L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

 

2.        L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

 

3.        L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune di cui all'articolo 4.

 

4.        Restano ferme le disposizioni  dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.         

 

visto l’art. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha fissato al 31 dicembre di ogni anno il termine di cui al 1° comma del predetto art. 6;

           

            vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 1° marzo 2001, esecutiva, con la quale venne fissata nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'anno 2001;

 

            ritenuto di dover riconfermare per l’anno 2005 l'applicazione in questo Comune della detta Imposta nella misura del 5,5 per mille, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza:

 

            - di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;

            - di assicurare l'equilibrio del bilancio per l'esercizio finanziario 2005;

 

riconosciuto che con Decreto Legge 30 dicembre 2004, n. 314 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2005, in deroga a quanto stabilito dal dall’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

che di conseguenza le deliberazioni relative all'approvazione in materia di tributi locali possono essere approvate entro la data di approvazione del bilancio per l'anno 2004 (a norma dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 );

 

            dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile di Ragioneria;

 

            con votazione unanime, resa per alzata di mano;

 

 

D E L I B E R A

 

 

            - di confermare per l'anno 2005, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione  dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

            - di inviare copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione;

 

            - di provvedere ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

             Con successiva ed unanime votazione, espressa per alzata di mano,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

D E L I B E R A

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F:\seg\Rita\Delibere\ICI2005.DOC