PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto il Titolo I, Capo I del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, concernente la istituzione della “Imposta Comunale sugli Immobili" e, in particolare, l’art. 6 così come modificato dall’art. 3, c. 53 e seguenti, della legge 23/12/1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10 del D.L.  31/12/1996, n. 669, che così dispone:

Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta -

1 - L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto dall'anno successivo. Se la delibera non è adottate entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del decreto legislativo 25/02/1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11/6/1996, n. 336.

2 - L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al  7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; L’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro..

3 - L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'art. 4

4. Restano ferme le disposizioni dell’art. 4 c. 1, del decreto legge 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n. 556.

 

Preso atto del decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2008 con cui è stato differito al 31 marzo 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2009;

 

Visto l’art. 4 c. 1, del decreto legge 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n. 556, che testualmente recita:

1. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, una aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato.

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/98, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, nonché le modifiche apportate allo stesso con deliberazione del medesimo organo n. 29 in data 1/10/2002, esecutiva;

 

Visto l’art. 6 del citato regolamento, in materia di determinazione dell’aliquota e dell’imposta;

 

Visto, altresì, l’art. 8 in materia di detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che al c. 4 testualmente recita:

4 - “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. È altresì considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito dai genitori ad un proprio figlio legalmente riconosciuto o viceversa che nella stessa abitazione risieda e dimori abitualmente. La predetta concessione in uso gratuito deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile da presentare all’ufficio tributi comunale; agli effetti delle suddette detrazioni di imposta la predetta dichiarazione assume validità dal primo gennaio successivo alla sua presentazione; ogni variazione che sopravvenga deve essere comunicata al Comune nelle forme previste al successivo art. 10.”;

 

Vista la propria deliberazione n. 4 in data  15/4/2008 con la quale è stata fissata, per l’anno 2008, nella misura del 4 per mille, l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali dei residenti e nella misura del 5,2 per mille l'aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili ed è stata elevata a 250,00 la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita a abitazione principale;

 

Considerato che il c. 7 dell’art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24/07/2008, ha disposto la sospensione del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumento di tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato;

 

Visto il c. 30 dell’art. 77 bis del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito in legge n. 133 in data 6/08/2008, che ha confermato per il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti per le fattispecie di cui al sopraccitato c. 7 dell’art. 1 del D.L. 93/2008;

 

Considerato che occorre determinare l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2009;

 

Ritenuto di rispettare le disposizioni di sospensione del potere di aumento delle aliquote ICI e al contempo di deliberare, ai sensi dell’art. 6 c. 1 del D. Lgs. 504/1992, aliquote e detrazioni nella stessa misura prevista per l’anno 2008, onde evitare l’applicazione dell’aliquota minima di legge;

 

Rilevato che il c. 156 dell’art. 1 della L. 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote ICI;

 

            Richiamate le disposizioni introdotte dall’art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93 convertito in legge 24/07/2008 n. 126 e in particolare:

1 - a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

2 – per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992 e s. m. e i., nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 c. 1 e 2 del citato decreto n. 504 del 1992

3 – l’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6 c. 3 bis e dall’art. 8 c. 4 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e successive modificazioni;

4 – la minore imposta che deriva dall’applicazione dei commi 1,2 e 3 … è rimborsata ai singoli comuni….;

 

Ritenuto opportuno provvedere in modo esplicito a stabilire le aliquote I.C.I per il 2009:

·         aliquota ordinaria nella misura del 5,2 per mille,

·         aliquota agevolata per l’abitazione principale e pertinenze nella misura del 4 per mille,

·         aliquota agevolata per abitazioni locate con contratto registrato per almeno un anno a residenti nella misura del 4 per mille,

·         aliquota agevolata per abitazioni concesse in uso gratuito dai genitori ad un proprio figlio, o viceversa, che nella stessa abitazione risieda e dimori abitualmente, nella misura del 4 per mille,

sulla base di quanto deliberato per il passato l’esercizio finanziario 2008;

 

Ritenuto doveroso mantenere altresì la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a € 250,00;

 

Ritenuto di quantificare, ai fini di assicurare l’equilibrio di bilancio, il presunto gettito dell'I.C.I. per il 2009, in applicazione di dette aliquote, in € 1.200.000,00;

           

            Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto;

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto;

 

            Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

 

1.        Di confermare, per l'anno 2009, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

·         aliquota ordinaria nella misura del 5,2 per mille,

·         aliquota agevolata per l’abitazione principale e pertinenze nella misura del 4 per mille,

·         aliquota agevolata per abitazioni locate con contratto registrato per almeno un anno a residenti nella misura del 4 per mille,

·         aliquota agevolata per abitazioni concesse in uso gratuito dai genitori ad un proprio figlio, o viceversa, che nella stessa abitazione risieda e dimori abitualmente, nella misura del 4 per mille;

 

2.        di mantenere a € 250,00 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

3.        di dare atto che, nel rispetto del c. 7 dell’art. 1 del D.L. 93/2008, convertito in L. n. 126 del 24/07/2008 e del c. 30 art. 77 bis del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133 del 6/8/2008, non sono stati deliberati aumenti di aliquote, bensì sono state confermate le aliquote e detrazioni previste per l’anno 2008;

 

4.        di dare atto che, ai sensi della L. 23/07/2008 n. 126 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 27/05/2008 n. 93 è esclusa dall’Imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per cui continua ad applicarsi la detrazione prevista all’art. 8, c. 2 e 3 del citato decreto 504/92. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, c. 3 bis e dall’art. 8 c. 4 del D. Lgs. 504/92 e s. m. e i.;

 

5.        di prendere atto che il conseguente minore gettito I.C.I. è rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante trasferimento compensativo;

 

6.        Di prevedere alla risorsa 160 del bilancio di previsione per l'anno 2009, lo stanziamento di € 1.200.000,00, dando atto che applicando le aliquote e le detrazioni sopra riportate, viene rispettata la previsione del bilancio e l’equilibrio dello stesso;

 

7.        Di incaricare il Responsabile dei tributi all’assunzione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento.