Visto il Titolo I, Capo I del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, concernente la istituzione della “Imposta Comunale sugli Immobili" e, in particolare, l’art. 6 così come modificato dall’art. 3, c. 53 e seguenti, della legge 23/12/1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10 del D.L. 31/12/1996, n. 669, che così dispone:
Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta -
1 - L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto dall'anno successivo. Se la delibera non è adottate entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del decreto legislativo 25/02/1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11/6/1996, n. 336.
2 - L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; L’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro..
3 - L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'art. 4
4. Restano ferme le disposizioni dell’art. 4 c. 1, del decreto legge 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n. 556.
Preso atto del decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2008 con cui è stato differito al 31 marzo 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2009;
Visto l’art. 4 c. 1, del decreto legge 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n. 556, che testualmente recita:
1. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, una aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/98, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, nonché le modifiche apportate allo stesso con deliberazione del medesimo organo n.
Visto l’art. 6 del citato regolamento, in materia di determinazione dell’aliquota e dell’imposta;
Visto, altresì, l’art.
4 - “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. È altresì considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito dai genitori ad un proprio figlio legalmente riconosciuto o viceversa che nella stessa abitazione risieda e dimori abitualmente. La predetta concessione in uso gratuito deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile da presentare all’ufficio tributi comunale; agli effetti delle suddette detrazioni di imposta la predetta dichiarazione assume validità dal primo gennaio successivo alla sua presentazione; ogni variazione che sopravvenga deve essere comunicata al Comune nelle forme previste al successivo art.
Vista la propria deliberazione n.
Considerato che il c. 7 dell’art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24/07/2008, ha disposto la sospensione del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumento di tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato;
Visto il c. 30 dell’art. 77 bis del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito in legge n.
Considerato che occorre determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2009;
Ritenuto di rispettare le disposizioni di sospensione del potere di aumento delle aliquote ICI e al contempo di deliberare, ai sensi dell’art. 6 c. 1 del D. Lgs. 504/1992, aliquote e detrazioni nella stessa misura prevista per l’anno 2008, onde evitare l’applicazione dell’aliquota minima di legge;
Rilevato che il c. 156 dell’art. 1 della L. 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote ICI;
Richiamate le disposizioni introdotte dall’art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93 convertito in legge 24/07/2008 n. 126 e in particolare:
1 - a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
2 – per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992 e s. m. e i., nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 c. 1 e 2 del citato decreto n. 504 del 1992
3 – l’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6 c. 3 bis e dall’art. 8 c. 4 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e successive modificazioni;
4 – la minore imposta che deriva dall’applicazione dei commi 1,2 e 3 … è rimborsata ai singoli comuni….;
Ritenuto opportuno provvedere in modo esplicito a stabilire le aliquote I.C.I per il 2009:
· aliquota ordinaria nella misura del 5,2 per mille,
· aliquota agevolata per l’abitazione principale e pertinenze nella misura del 4 per mille,
· aliquota agevolata per abitazioni locate con contratto registrato per almeno un anno a residenti nella misura del 4 per mille,
· aliquota agevolata per abitazioni concesse in uso gratuito dai genitori ad un proprio figlio, o viceversa, che nella stessa abitazione risieda e dimori abitualmente, nella misura del 4 per mille,
sulla base di quanto deliberato per il passato l’esercizio finanziario 2008;
Ritenuto doveroso mantenere altresì la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a € 250,00;
Ritenuto di quantificare, ai fini di assicurare l’equilibrio di bilancio, il presunto gettito dell'I.C.I. per il
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto;
Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano
1. Di confermare, per l'anno 2009, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
· aliquota ordinaria nella misura del 5,2 per mille,
· aliquota agevolata per l’abitazione principale e pertinenze nella misura del 4 per mille,
· aliquota agevolata per abitazioni locate con contratto registrato per almeno un anno a residenti nella misura del 4 per mille,
· aliquota agevolata per abitazioni concesse in uso gratuito dai genitori ad un proprio figlio, o viceversa, che nella stessa abitazione risieda e dimori abitualmente, nella misura del 4 per mille;
2. di mantenere a € 250,00 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
3. di dare atto che, nel rispetto del c. 7 dell’art. 1 del D.L. 93/2008, convertito in L. n. 126 del 24/07/2008 e del c. 30 art. 77 bis del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133 del 6/8/2008, non sono stati deliberati aumenti di aliquote, bensì sono state confermate le aliquote e detrazioni previste per l’anno 2008;
4. di dare atto che, ai sensi della L. 23/07/2008 n. 126 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 27/05/2008 n. 93 è esclusa dall’Imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per cui continua ad applicarsi la detrazione prevista all’art. 8, c. 2 e 3 del citato decreto 504/92. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, c. 3 bis e dall’art. 8 c. 4 del D. Lgs. 504/92 e s. m. e i.;
5. di prendere atto che il conseguente minore gettito I.C.I. è rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante trasferimento compensativo;
6. Di prevedere alla risorsa 160 del bilancio di previsione per l'anno 2009, lo stanziamento di € 1.200.000,00, dando atto che applicando le aliquote e le detrazioni sopra riportate, viene rispettata la previsione del bilancio e l’equilibrio dello stesso;
7. Di incaricare il Responsabile dei tributi all’assunzione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento.