PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2010. Determinazioni

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, che ha istituito e disciplinato l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in vigore dall’anno 1993;

 

Visto, in particolare, l’articolo 6 del citato decreto legislativo 504/92, concernente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta;

 

Evidenziato che il comma 1 del richiamato articolo 6 del decreto legislativo 504/1992 prevede che la delibera di determinazione delle aliquote di imposta deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno per l’anno di imposta successivo;

 

Visto l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, recante “Disposizioni per la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha previsto che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Ricordato che l’aliquota di imposta per la riscossione dell’I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e che la stessa può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati, con la possibilità di definire un’aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;

 

Visto l’articolo 1, comma 156, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), il quale ha stabilito, mediante modificazione dell’originario testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 504 del 1992, che la competenza ad adottare le aliquote e detrazioni di imposta sia il Consiglio Comunale e non più la Giunta;

 

Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. 93/2008 convertito in legge 126/2008 che stabilisce che a decorrere dall’esercizio 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con esclusione dei fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

Richiamata la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25/11/2008 con la quale si stabiliva per l’anno 2009 l’aliquota ICI nella misura unica del 7,00 per mille;

 

Dato atto, dunque, che il pareggio di Bilancio di previsione 2009 in fase di assestamento è stabilito sulla base di una previsione di gettito I.C.I. ordinaria pari a 5.570,00 euro, somma conseguibile, in base alle proiezioni del Servizio Entrate, mediante la determinazione delle  seguenti aliquote:

 

-          unica aliquota  ICI  7 per mille

 

Visto l’art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito in legge 126/2008 che stabilisce la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi fino all’attuazione del federalismo fiscale;

 

Visto altresì il comma 30 dell’art. 77bis della legge 133/08 che testualmente recita “Resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

 

Ritenuto di confermare tale imposizione anche per il 2010 dal momento che tale introito garantisce il pareggio di bilancio;

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e smi

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

DI confermare per l’anno di imposta 2010 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili così come fissata con deliberazione consiliare n. 21 del 25/11/2008 come segue:

 

o       aliquota unica 7 per mille;

 

DI dare atto che per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 93/2008 convertito in legge 126/2008 a decorrere dall’esercizio 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con esclusione dei fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

DI determinare per i fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9 per i quali non è prevista l’abolizione dell’I.C.I. anche se adibiti ad abitazione principale, la detrazione nella misura di €. 103,29.

 

DI dare atto che l’aliquota così determinata   consente il pareggio economico del Bilancio.

 

DI trasmettere copia della presente deliberazione al competente concessionario della riscossione.

 

DI provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’aliquota fissata.

 

 

 

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