1. Di confermare, anche per l’anno 2008, l’aliquota ICI già deliberata per l’anno 2007, nella misura del 5‰ (cinque per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, del 6,5‰ (seivirgolacinque per mille) per i terreni agricoli e del 7‰ (sette per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione non principale e per gli altri immobili, nonché per gli immobili non locati e per i terreni fabbricabili.
2. Di dare atto che, viene, fissata la detrazione per l’abitazione principale nell’importo di € 103,30 e, nell’importo di €.160,00, rispettivamente per le prime abitazioni e per quelle di proprietà di disabili e di titolari di pensioni sociali, privi di altri redditi.
3. Di dare atto, che per quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 18.12.1999, avente ad oggetto: “D. L.vo n. 446/97 – artt. 52 e 59 comma 1 – ICI: Approvazione regolamento” le pertinenze sono considerate parte integrante dell’abitazione principale e, pertanto, beneficiano della suddetta detrazione di imposta.