Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/02/2005
Il Comune di TRINITA’ (Provincia di Cuneo) ha adottato il 08/02/2005, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2005
(Omissis)
Di stabilire l’aliquota dell’imposta comunale immobiliare - I.C.I. - per il 2005 nelle seguenti misure:
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze |
5 per mille |
Terreni agricoli |
6,5 per mille |
Unità immobiliari adibite ad abitazione non principale e per gli altri immobili |
7 per mille |
Immobili non locati e per terreni edificabili |
7 per mille |
Detrazione annua per le prime abitazioni |
Euro 103,30 |
Detrazione annua per prime abitazione di proprietà dei disabili e dei titolari di pensioni sociali privi di altri redditi |
Euro 160,00 |
Si fa espresso rinvio alle deliberazioni G.C. n. 175 del 11/02/2001 e n. 12 del 24/01/2002 che si intendono richiamate ed integrate con il presente atto.
(Omissis)
Di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà e opzioni previste nei commi 53 - 59 della legge 662/996 e dall’art. 1 comma 5 della legge 449/997:
· non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all’art. 4 comma 1 della legge 556/996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale),
· non ci si avvale della facoltà di stabilire l’aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all’art. 8 comma 1° ultimo periodo del D. Lg. 504/992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge 662/996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti),
· viene considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
· non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell’ufficio tributi del Comune,
· viene fissata l’aliquota del 2 per mille per le unità immobiliari oggetto dei seguenti interventi: recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio lavori,
Di agevolare la costituzione di nuove attività economico-produttive, esonerando dall’imposta i fabbricati i fabbricati accatastati al gruppo D, posseduti dai soggetti passivi di cui all’art. 3 del D. Lg. 504\1992 che iniziano nuove attività dal 1.1.2001, secondo i seguenti criteri:
(Omissis)