VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 119

 

Seduta del  29 DICEMBRE 2005

 

Oggetto:

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                                                                                                                 OMISSIS

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·       D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i.  - art. 4, comma 1, D. L. 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n. 556 - art. 1, comma 5, L. 27/12/1997, n. 449 - art. 2, comma 4, L. 9/12/1998, n. 431 - I.C.I. - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2006. Modifica del vigente regolamento;

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                                                                                                                 OMISSIS

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

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                                                                                                                 OMISSIS

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DELIBERA

 

1)   Di confermare, per quanto di competenza, per l'anno 2006 le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, come approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 288 del 07/12/2005 necessarie per il raggiungimento del pareggio del bilancio di previsione:

 

   aliquota ordinaria  nella misura del  7,00 per mille;

 

   aliquota agevolata  nella misura del  5,00 per mille:

-   in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze

 

-   unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

 

-   abitazioni concesse dal proprietario o usufruttuario in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che la occupino quale loro abitazione principale, purché concessa in comodato, nonché sulle pertinenze

 

   aliquota agevolata  nella misura del  3,00 per mille:

-    per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di  abitazione principale e relative pertinenze sulla base degli accordi previsti dal comma 3 art. 2 legge n. 431 del 09.12.1998.

 

2)   Di confermare, per l'anno 2006, quale criterio per l'ammissione al beneficio della maggiore detrazione ICI, l'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.), secondo quanto disposto dal D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e ritenuto di confermare, quale valore di riferimento, l'importo di euro 6.714,00.

 

3)   Di confermare, per l'anno 2006, in Euro 108,46 la detrazione da applicare al totale dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dal vigente Regolamento ICI, elevabile a Euro 154,94 secondo i seguenti criteri:

 

a)   possesso alla data del 31.12.2005 della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C6) , quali uniche proprietà immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti del nucleo familiare. Il possesso di terreni e di ogni altra unità immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione;

 

b)   reddito I.S.E.E. inferiore ai valori stabiliti in applicazione del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, con valore di riferimento pari a euro 6.714,00;

 

c)   esclusione della maggiore detrazione delle unità immobiliari censite in catasto alle categorie A/1-A/7-A/8-A/9;

 

d)   la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di Euro 108,46

 

e)      presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 30 giugno 2006 su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi.

 

4)      Di modificare, a partire dal 01/01/2006, il vigente regolamento comunale I.C.I.  approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 81 del 30/09/1998 e s.m.i, come di seguito elencato:

 

Art. 4 – Abitazione principale – Ulteriori detrazioni, il comma 1 lettera b) è così sostituito:

 

b)                        ai fini dell’aliquota agevolata: l’abitazione concessa dal proprietario o usufruttuario in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la occupino quale loro abitazione principale. L’aliquota agevolata spetta  sulla abitazione principale concessa in uso gratuito e sulle relative pertinenze.