DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 12.02.2007
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. A PARTIRE DALL’ANNO 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTI gli articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con i quali viene attribuito al Comune il potere di regolamentare l'applicazione della suddetta imposta, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, la definizione dei soggetti passivi e l'aliquota massima applicabile;
CONSIDERATO che comunque per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni fissate dalla legge vigente;
PRESO atto che in base alla circolare 17 aprile 1998 n. 101/E con la quale il Ministero delle Finanze consiglia, stante la complessità degli argomenti trattati, di redarre regolamenti che affrontino approfonditamente e compiutamente soltanto talune materie, il Comune ha provveduto con separate deliberazioni consiliari ad affrontare singolarmente ogni punto che si intendeva trattare;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 4-3-2006 con la quale si è approvato il Regolamento I.C.I. con il quale si è riunito in un unico testo le varie disposizioni regolamentari in materia di imposta comunale sugli immobili che erano state singolarmente trattate negli anni;
VERIFICATO che l’art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, che ha sancito il principio secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali sono fissati entro la data di deliberazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di cui sopra, i regolamenti, anche se approvati e/o modificati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per l’approvazione del bilancio, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
RICHIAMATO il DM 30.11.2006 che all'art. 1 testualmente recita: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2007";
VISTE le innumerevoli modiche apportate dalle Leggi n. 248 del 4.8.2006 (Decreto Bersani) n. 286 del 24.11.2006 (Collegato fiscale) e n. 296 del 27.12.2006( Legge Finanziaria 2007) e ritenuto doverle inserire nel regolamento Comunale I.C.I.;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 114 del 17.12.2005 con la quale venivano determinate le aliquote per l’anno 2006;
CONSIDERATA la necessità, visto il difficile momento congiunturale, di dover aumentare dello 0,5 per mille l’aliquota ordinaria lasciando invariata l’aliquota sulla prima casa;
VERIFICATO che l’art. 1 comma 156 della legge 296 del 27.12.2006 individua nel consiglio comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI;
ESAMINATO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 Del D.Lgs. n., 267/2000:
- del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica,
- dell'Ufficio di Ragioneria in merito alla regolarità contabile;
AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nelle forme di Legge
D E L I B E R A
1) di approvare, in relazione alle facoltà previste dall' art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del
15 dicembre 1997, il nuovo regolamento disciplinante l’imposta comunale sugli immobili composto di n. 21 articoli, che viene allegato alla presente a farne parte integrante;
2) di provvedere alla trasmissione nei termini prescritti del testo del regolamento così adottato, unitamente a copia della presente deliberazione, divenuti esecutivi, al Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 52 - comma 2 - del D.Lgs. n. 446/97;
3) di provvedere alla pubblicazione del presente regolamento nelle forme di Legge;
4) di stabilire a partire dall’anno 2007, le seguenti aliquote ICI da applicare nel Comune di Dogliani:
a) abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille,
b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota del 7 per mille,
c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota 1 per mille;
5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.