LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- l'art. 4 della Legge 23/10/1992, n. 421 con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;
- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, emanato per l'attuazione della delega predetta, nonchè il Capo I del decreto che istituisce con decorrenza dall'anno l993 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;
DATO ATTO che la Legge finanziaria n. 448 del 28.12.2001 all’art. 27-comma 8- dispone che il termine per deliberare le tariffe, aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali ecc.., è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO che con deliberazione C.C. n. 72 del 20.12.2000 ad oggetto: “I.C.I. anno 2001: determinazioni”, è stata deliberata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I. da applicarsi per l’anno 2001 e successivi;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 127 del 06.12.2003 con la quale venivano determinate le aliquote per l’anno 2004;
DI confermare anche per l’anno 2005 le aliquote ICI nel modo seguente:
a) abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille,
b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota del 6,5 per mille,
c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota 1 per mille
ESAMINATO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” dall'Ufficio di Ragioneria-Tributi in merito alla regolarità tecnica e contabile;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1) di prendere atto che con deliberazione C.C. n. 72 del 20.12.2000 ad oggetto: “I.C.I. anno 2001: determinazioni”, è stata deliberata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I. da applicarsi nell’anno 2001 e successivi;
2) di riconfermare per l'anno 2005 le aliquote ICI nel modo seguente:
a) abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille,
b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota del 6,5 per mille,
c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota 1 per mille
3)di trasmettere la presente delibera alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.
4)di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell’art. 134 – comma 4^ - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
PARERI ESPRESSI IN MERITO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000.:
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E TRIBUTI
Rag. Osvaldo BOGGIONE
Lì, 27.12.2004