COMUNE DI VILLAFALLETTO
Provincia di Cuneo
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e-mail: tributi.villafalletto@reteunitaria.piemonte.it
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2011
Per l’anno 2011 vengono confermate le aliquote già in vigore per il 2010:
Aliquota |
Soggetti passivi |
6 per mille |
aliquota base |
4 per mille |
per i fabbricati destinati ad attività artigianali, industriali e commerciali appartenenti alle categorie C1-C2-C3-C4-C7-D1-D7-D8 |
7 per mille |
per i terreni destinati dal P.R.G.C. ad aree produttive (P) ed aree residenziali ( R) fatti salvi quelli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e dai medesimi condotti, per i quali si applica l’aliquota base del 6 per mille; la stessa aliquota del 6 per mille si applica ai terreni suddetti, limitatamente all’area interessata, dal momento del rilascio della concessione edilizia o dell’approvazione in via definitiva del PEC. |
2,5 per mille |
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono oggetto di interventi di ristrutturazione volti al loro recupero (per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori ai sensi della L. 27.12.97 n. 449 art. 1 comma 5) |
Inoltre, come stabilito dal D.L. 93/08, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ad eccezione delle unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9), in cui si ha la residenza anagrafica, e delle relative pertinenze.
Per usufruire delle aliquote ridotte va presentata una apposita comunicazione, redatta su moduli predisposti dal Comune, entro la 1° scadenza del pagamento dell’imposta successiva al verificarsi del presupposto che da diritto all’agevolazione. Così anche gli immobili che rientrano nelle casistiche per le quali è prevista l’aliquota del 7 per mille devono essere comunicati al Comune, su appositi moduli predisposti dall’ufficio tributi, entro la prima scadenza del pagamento dell’imposta successiva al verificarsi del presupposto che impone la maggiorazione dell’aliquota.
I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati, purché l’ICI relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento e sia stata presentata apposita denuncia supplementare con l’indicazione di tutti gli elementi utili alla individuazione degli immobili e dei proprietari per i quali il versamento è stato eseguito.
La prima rata dell’ICI va versata entro il 16/06/11 ed è pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta per il 2010; mentre la seconda, da versare entro il 16/12/11, corrisponde al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno corrente (2011), con eventuale conguaglio sulla prima rata pagata. Il contribuente ha comunque la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16/06/11: in tal caso l’imposta si calcola applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso.
Il Comune ha deliberato la riscossione diretta dell’I.C.I. sul seguente conto corrente postale: 25269150 intestato a Comune di Villafalletto – Servizi Tesoreria ICI oppure con modello F24 (codice catastale del Comune L942).
Per le variazioni dovrà essere presentata denuncia utilizzando il modello ministeriale.
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 14 del 02/02/2011, avvalendosi della facoltà prevista dal D.Lgs 446/97 di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’ICI, al fine di ridurre l’insorgenza di contenzioso, ha fissato per il 2011 il valore al metro quadro delle aree fabbricabili nel modo seguente:
Residenziale di completamento
- CAPOLUOGO - FRAZIONI |
Euro al mq
32,67 29,51 |
Residenziale nuova formazione
- CAPOLUOGO - FRAZIONI |
Euro al mq
29,51 27,40 |
Produttiva di completamento
- CAPOLUOGO - FRAZIONI |
Euro al mq
18,97 15,80 |
Produttiva nuova formazione
- CAPOLUOGO - FRAZIONI |
Euro al mq
15,80 13,70 |
Produttiva estrattiva |
Euro al mq
2,10 |
Area destinata a servizi
|
Euro al mq
8,43 |