Aliquota

Soggetti passivi

6 per mille

aliquota base

4 per mille

per i fabbricati destinati ad attività artigianali, industriali e commerciali appartenenti alle categorie C1-C2-C3-C4-C7-D1-D7-D8

7 per mille

per i terreni destinati dal P.R.G.C. ad aree produttive (P) ed aree residenziali ( R) fatti salvi quelli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e dai medesimi condotti, per i quali si applica l’aliquota base del 6 per mille; la stessa aliquota del 6 per mille si applica ai terreni suddetti, limitatamente all’area interessata, dal momento del rilascio della concessione edilizia o dell’approvazione in via definitiva del PEC.

2,5 per mille

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono oggetto di interventi di ristrutturazione volti al loro recupero (per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori ai sensi della L. 27.12.97 n. 449 art. 1 comma 5)

Per usufruire delle aliquote ridotte va presentata una apposita comunicazione, redatta su moduli predisposti dal Comune, entro la 1° scadenza del pagamento dell’imposta successiva al verificarsi del presupposto che da diritto all’agevolazione. Così anche gli immobili che rientrano nelle casistiche per le quali è prevista l’aliquota del 7 per mille devono essere comunicati al Comune, su appositi moduli predisposti dall’ufficio tributi, entro la prima scadenza del pagamento dell’imposta successiva al verificarsi del presupposto che impone la maggiorazione dell’aliquota.

 I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati, purché l’ICI relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento e sia stata presentata apposita denuncia supplementare con l’indicazione di tutti gli elementi utili alla individuazione degli immobili e dei proprietari per i quali il versamento è stato eseguito.