... OMISSIS ...
DELIBERA
1) DI CONFERMARE le aliquote dell’I.C.I. per l’anno 2005 come segue:
Aliquota |
Soggetti passivi |
6 per mille |
aliquota base |
4 per mille |
per i fabbricati destinati ad attività artigianali, industriali e commerciali appartenenti alle categorie C1-C2-C3-C4-C7-D1-D7-D8 |
4 per mille |
per le unità immobiliari abitative realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori |
7 per mille |
per le unità immobiliari abitative (cat. A con esclusione di A9 e A10) possedute oltre l’abitazione principale e non locate o non utilizzate a titolo di usufrutto o abitazione da terzi |
7 per mille |
per i terreni destinati dal P.R.G.C. ad aree produttive (P) ed aree residenziali ( R) fatti salvi quelli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e dai medesimi condotti, per i quali si applica l’aliquota base del 6 per mille; la stessa aliquota del 6 per mille si applica ai terreni suddetti, limitatamente all’area interessata, dal momento del rilascio della concessione edilizia o dell’approvazione in via definitiva del PEC. |
2,5 per mille |
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono oggetto di interventi di ristrutturazione volti al loro recupero (per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori ai sensi della L. 27.12.97 n. 449 art. 1 comma 5) |
Per usufruire delle aliquote ridotte va presentata una apposita comunicazione, redatta su moduli predisposti dal Comune, entro la 1° scadenza del pagamento dell’imposta successiva al verificarsi del presupposto che da diritto all’agevolazione. Così anche gli immobili che rientrano nelle casistiche per le quali è prevista l’aliquota del 7 per mille devono essere comunicati al Comune, su appositi moduli predisposti dall’ufficio tributi, entro la prima scadenza del pagamento dell’imposta successiva al verificarsi del presupposto che impone la maggiorazione dell’aliquota.
Detrazione per abitazione principale Euro 103,29.