IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l'art.42, comma 2, lett.f) del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, che, relativamente alle competenze del Consiglio Comunale prevede " istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi".
Richiamato l'art. 54, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n.388 che così recita : " il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell' addizionale all'IRPEF prevista dall' art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione".
Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, nel testo novellato dall' art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il quale attribuisce al Comune la potestà di stabilire l'aliquota d'imposta per l'anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille, potendosi diversificare entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Richiamato l'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n.437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n.662, il quale consente ai Comuni di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 17/01/2005, con la quale si è determinato per l'anno 2004 per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I. ) per tutti indistintamente gli immobili l'aliquota del sei per mille ;
Richiamato l'art. 8 del citato D.Lgs n° 504/1992, novellato con l'art. 3, comma 55, della Legge 23/12/1996, n° 662, il quale assegna la facoltà, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, prima citato, di elevare fino a E. 258,23= la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
Richiamato l'art. 58, comma 3, del D.Lgs 16/12/1997, n° 446, il quale consente di stabilire in misura superiore a E. 258,23, e fino a concorrenza dell'imposta, la detrazione di cui al punto precedente;
Richiamato l'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n.431 il quale assegna la facoltà ai Comuni di deliberare, nel rispetto dell' equilibrio di bilancio, aliquote I.C.I.più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dagli accordi di cui al comma 3 dello stesso art. 2, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi, che provvedono alla definizione di contratti tipo.
Visto il Decreto Legge n. 314 del 30.12.2004;
Vista la Legge n° 26 del 1/3/2005;
Ritenuto di dover confermare per l'anno 2005 la detrazione di imposta già in vigore per l'anno 2004;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso del Responsabile del servizio ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di confermare quindi per l'anno 2005 le seguenti misure di detrazione d'imposta:
Tipologia degli immobili: Immobili adibiti a 1^ casa.
Detrazione d'imposta: Euro 103,29
2) Di dare atto che per l'anno 2005 l'aliquota Ici viene confermata per tutti indistintamente gli immobili al sei per mille;
3) Di comunicare la presente deliberazione al concessionario della riscossione dei tributi per i provvedimenti di competenza.