IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 02.12.2005;

Visto il D. Lvo 30.12.1992 n. 504;

Visto l'art. 4 della Legge 23.10.1992 n. 421;

Visto il D. Lvo 15.12.1997 n. 446

INFORMA

La Giunta Comunale con deliberazione n. 166 del 02.12.2005 ha stabilito che l'ALIQUOTA I.C.I., con effetto dal 1° gennaio 2006, sarà applicata nelle seguenti misure come già nel 2005:

a)      aliquota da applicare alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune 6,00 per mille;

b)      aliquota da applicare a tutte le rimanenti unità immobiliari diverse dalla abitazione principale 7,00 per mille.

 

DETRAZIONE: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 160.00 (sino al 2003 € 154.94) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

I PAGAMENTI dell'imposta comunale sugli immobili devono essere effettuati mediante versamento al concessionario della riscossione GEC S.P.A. di CUNEO c/c 233122 utilizzando i bollettini di ccp inviati ai soggetti interessati o ritirati presso il Comune.

 

I versamenti di imposta da effettuare nelle forme sopra specificate sono assoggettati alle seguenti particolarità:

¨      TERMINI PAGAMENTI:

¨      Entro il 30 giugno prima rata pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente;

¨      Entro il 20 dicembre la seconda rata a saldo e conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno o in unica soluzione della rata annua per i soli residenti all'estero;

 

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

 

¨      MODALITA': possibilità di pagamento unico e complessivo da parte di un solo contitolare in caso di comproprietà di uno stesso immobile;

¨      LIMITI: non vanno effettuati i versamenti inferiori ad Euro 2,50 per ogni unità immobiliare nel suo valore complessivo.

Dalla Residenza Comunale, lì 28/12/2005