IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTA la legge 23.10.1992 n.421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta  Comunale  sugli Immobili  (ICI);

 

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992 n.504 e s.m.i. recante “ Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art.4 della legge 23.10.1992 n.421” che ha istituito, dall’anno 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili  (ICI) come da ultimo modificato dalla legge n. 296/2006 che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di determinazione dell’aliquota d’imposta;

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 29.03.2004, esecutiva, con la quale si ridefiniva l’ordinamento tariffario del tributo con effetto dall’anno 2004 e, contestualmente, in sede di prima applicazione del nuovo metodo di imposizione tributaria, si stabilivano le aliquote d’imposta;

 

VISTA la deliberazione n.11 di Consiglio comunale del 14.02.2005, esecutiva, con la quale, per le motivazioni ivi indicate cui si fa espresso rinvio, si incrementavano le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili stabilite in sede consiliare, stabilendole nella seguente misura:

 

-          6,75‰ (seivirgolasettantacinquapermille) per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale - ALIQUOTA ORDINARIA.

 

-          5,50‰ (cinquevirgolacinquantapermille) per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze - ALIQUOTA RIDOTTA.

 

-          7‰ (settepermille) per le aree fabbricabili - ALIQUOTA ORDINARIA.

 

-          5,50‰ (cinquevirgolacinquantapermille) ALIQUOTA RIDOTTA per le aree fabbricabili fino al 31 dicembre 2006, ossia il secondo anno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dello strumento urbanistico e sue varianti che hanno destinato il terreno all’edificazione o, nel caso di richiesta di permesso di costruire o presentazione della denuncia di inizio lavori entro il termine suddetto, per ulteriori tre anni.

 

e si confermava contestualmente la detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29;

 

VISTO l’art.53, comma 16, legge n.388/2000 e s.m.i. il quale prevede, tra l’altro, che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTA la legge n.296/2006 (Legge finanziaria 2007);

 

CONSIDERATO che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2007, tenuto conto della particolare situazione socio economica di Santo Stefano Belbo, l’applicazione delle suddette aliquote dell’imposta comunale sugli immobili è indispensabile per la copertura della spesa corrente ed il mantenimento dell’equilibrio del bilancio 2007, rendendo inevitabile la loro conferma; per gli stessi motivi non è possibile prevedere un incremento della detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio di Programmazione e Finanze in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, D. Lgs. n.267/2000;

 

L’assessore Bertelli, propone appunto la conferma delle aliquote di imposta in vigore nel 2006.

Il consigliere Ceretto  chiede se l’Amministrazione è intenzionata a rivedere gli estimi catastali ed a parametrare l’ICI anche in ragione della situazione reddituale del contribuente.

Secondo Bertelli la riforma degli estimi catastali si pone nella logica dell’adeguare i valori degli immobili al reddito da essi generato,  ricorda tuttavia che l’ICI va parametrata al valore del patrimonio e non al reddito.

Ceretto afferma che il Comune può trovare soluzioni per favorire chi ha meno possibilità economiche ad esempio applicando una aliquota maggiore alle abitazioni di maggior pregio. Il catasto non riporta dati aderenti alla realtà, bisogna attraverso aliquote diverse ridare una proporzione ai valori catastali incongrui, per ripristinare una situazione di equità.

Il Sindaco dice che la commissione urbanistica potrà essere il luogo per discuter dei problemi di controllo, verifica e proposta di rettifica del reddito delle abitazioni per raggiungere valori equi.

Bertelli fa presente che i dati catastali rappresentano comunque un dato certo, stabilito da un soggetto imparziale  mentre le valutazioni da parte del comune rischiano di essere condizionate da criteri localistici.

 

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

 

DI CONFERMARE e STABILIRE, per le argomentazioni esposte in premessa e secondo l’ordinamento tariffario fissato in sede consiliare con deliberazione n.8/CC del 29.03.2004, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili – ICI, con effetto per l’anno 2007, nella misura del:

 

-          6,75‰ (seivirgolasettantacinquapermille) per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale - ALIQUOTA ORDINARIA.

 

-          5,50‰ (cinquevirgolacinquantapermille) per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze - ALIQUOTA RIDOTTA.

 

-          7‰ (settepermille) per le aree fabbricabili - ALIQUOTA ORDINARIA.

 

-          5,50‰ (cinquevirgolacinquantapermille) ALIQUOTA RIDOTTA per le aree fabbricabili nelle quali non è iniziata l’edificazione alla data del 31.12.2006, ossia il secondo anno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dello strumento urbanistico e sue varianti che hanno destinato il terreno all’edificazione o, nel caso di richiesta di permesso di costruire o presentazione della denuncia di inizio lavori entro il termine suddetto, per ulteriori tre anni, ossia fino al 2009.

 

 

DI CONFERMARE la detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29.

 

 

Successivamente, con separata votazione unanime espressa ai sensi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.