PROVINCIA DI CUNEO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2010 – DETERMINAZIONE
1°) Di determinare, per l’anno 2010, nella misura del 6,5 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una unità per ciascuna fattispecie, come disposto dall’art. 3 del vigente regolamento comunale I.C.I..
Viene inoltre determinata l’aliquota del 6,5 per mille agli immobili di categoria catastale A1, A8 ed A9:
- concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti (previa presentazione richiesta);
- già abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti (previa presentazione richiesta).
2°) Di determinare, per l’anno 2010, nella misura del 5,9 per mille, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di terreni agricoli.
3°) Di determinare, per l’anno 2010, nella misura del 6,7 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati di cat. A/10 (uffici), C/1(negozi), C/3, C/4 e cat. dalla B/1 alla B/7.
4°) Di determinare, per l’anno 2010, nella misura del 7 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati di cat. dalla A/1 alla A/9 diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cat. C/6, C/7 e C/2 diversi dalle pertinenze dell’abitazione principale e di cat. D.
5°) Di determinare, per l’anno 2010, nella misura del 7 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di aree fabbricabili.
6°) Di determinare per l’anno 2010, ai sensi dell’art.1, comma 4, della Legge n. 431 del 9.12.1998 nella misura del 2 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relativa pertinenza locati sulla base degli accordi territoriali concordati ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Legge 431 del 9.12.1998.
7°) Di determinare per l'anno 2010 nella misura del 5,9 per mille, l'aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi.
8°) Di fissare, per l’anno 2010, l’aumento della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 ed A9 a Euro 129,00.
9°) Di rendere pubbliche, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e mediante idonei manifesti, le suddette determinazioni, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per la determinazione dell’imposta e per l’effettuazione del relativo versamento.