1°) Di determinare, per l’anno 2007, nella misura del 6,5 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una unità per ciascuna fattispecie, come disposto dall’art. 3 del vigente regolamento comunale I.C.I..
Viene inoltre determinata l’aliquota del 6,5 per mille agli immobili:
- concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti (previa presentazione richiesta);
- già abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti (previa presentazione richiesta).
2°) Di determinare, per l’anno 2007, nella misura del 5,9 per mille, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di terreni agricoli.
3°) Di determinare, per l’anno 2007, nella misura del 6,7 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati di cat. A/10 (uffici), C/1(negozi), C/3, C/4 e cat. dalla B/1 alla B/7.
4°) Di determinare, per l’anno 2007, nella misura del 7 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati di cat. dalla A/1 alla A/9 diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cat. C/6, C/7 e C/2 diversi dalle pertinenze dell’abitazione principale e di cat. D.
5°) Di determinare, per l’anno 2007, nella misura del 7 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di aree fabbricabili.
6°) Di determinare per l’anno 2007, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 431 del 9.12.1998 nella misura del 2 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relativa pertinenza locati sulla base degli accordi territoriali concordati ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Legge 431 del 9.12.1998.
7°) Di fissare, per l’anno 2007, l’aumento della detrazione per l’abitazione principale a Euro 129,00.
8°) Di fissare in Euro 155,00 per l’anno 2007, la detrazione per l’abitazione principale dei cittadini che si trovano in particolari situazioni di disagio economico determinate sulla base delle seguenti fasce di reddito:
- euro 10.500,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona;
- euro 18.000,00 se il nucleo familiare è composto da due persone;
- euro 22.690,00 se il nucleo familiare è composto da tre persone;
- euro 26.187,00 se il nucleo familiare è composto da quattro persone;
- euro 27.729,00 se il nucleo familiare è composto da cinque persone;
- euro 29.270,00 se il nucleo familiare è composto da sei persone;
- euro 30.803,00 se il nucleo familiare è composto da più di sei persone.
Nel computo vanno inclusi tutti i redditi anche quelli esenti IRPEF previsti dal TUIR vigente, escluse le indennità di accompagnamento.
Il soggetto passivo ed i componenti del nucleo familiare devono essere titolari, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuale rimessa o posto macchina e cantina.
L’agevolazione non si applica nel caso di unità immobiliare censita in catasto nelle categorie A/1 – A/7 – A/8 – A/9.
La detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per poter usufruire dell’agevolazione il soggetto passivo deve presentare domanda attestante le condizioni sopraindicate, in conformità ai modelli predisposti dall’Ufficio Tributi, entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all’agevolazione per l’anno 2007.
9°) Di rendere pubbliche, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e mediante idonei manifesti, le suddette determinazioni, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per la determinazione dell’imposta e per l’effettuazione del relativo versamento.