1°) Di determinare, per l’anno 2006, nella misura del 6,5 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una unità per ciascuna fattispecie, come disposto dall’art.3 del vigente regolamento comunale I.C.I..

Viene inoltre determinata l’aliquota del 6,5 per mille agli immobili:

- concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti (previa presentazione richiesta);

- già abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti (previa presentazione richiesta);

2°) Di determinare, per l’anno 2006, nella misura del 5,9 per mille, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di terreni agricoli;

3°) Di determinare, per l’anno 2006, nella misura del 6,7 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati di cat. A/10 (uffici), C/1(negozi), C/3, C/4 e cat. dalla B/1 alla B/7;

4°) Di determinare, per l’anno 2006, nella misura del 7 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati di cat. dalla A/1 alla A/9 diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cat. C/6, C/7 e C/2 diversi dalle pertinenze dell’abitazione principale e di cat. D.

5°) Di determinare, per l’anno 2006, nella misura del 7 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di aree fabbricabili.

6°) Di determinare per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 431 del 9.12.1998 nella misura del 2 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relativa pertinenza locati sulla base degli accordi territoriali concordati ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Legge 431 del 9.12.1998;

7°) Di fissare, per l’anno 2006, l’aumento della detrazione per l’abitazione principale a Euro 129,00.

8°) Di fissare in Euro 155,00 per l’anno 2006, la detrazione per l’abitazione principale dei cittadini che si trovano in particolari situazioni di disagio economico determinate sulla base di specifiche fasce di reddito che verranno stabilite successivamente;

L’agevolazione non si applica nel caso di unità immobiliare censita in catasto nelle categorie A/1 – A/7 – A/8 – A/9.

La detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per poter usufruire dell’agevolazione il soggetto passivo deve presentare domanda attestante le condizioni sopraindicate, in conformità ai modelli predisposti dall’Ufficio Tributi, entro il 30 giugno 2006.

Nel caso il soggetto passivo acquisisca, a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, l’immobile adibito ad abitazione principale dopo il termine suddetto, dovrà presentare la domanda di agevolazione entro il 20 dicembre 2006.

9°) Di rendere pubbliche, anche mediante idonei manifesti e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, le suddette determinazioni, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per la determinazione dell’imposta e per l’effettuazione del relativo versamento.

10°) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per effetti degli articoli 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in relazione ai termini di approvazione del bilancio di previsione previste dalla Legge;

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI