Il Capo Ufficio Tributi d.ssa TURAGLIO, ha sottoscritto la proposta di deliberazione che si trascrive come segue:
"Questo ufficio
Visti l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 riguardante l’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli;
Visto l’art. 6 del sopracitato decreto, come modificato dall’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662, riguardante la determinazione dell’aliquota che deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 467 dell’11.12.2003, con la quale si è provveduto alla determinazione delle aliquote per l’anno 2004, nonché l’aumento della detrazione per l’abitazione principale ad € 129,00;
Rinteuto di mantenere anche per l’anno 2005 le medesime aliquote stabilite per l’anno 2004, al fine di garantire la stabilità del gettito nell’ambito delle esigenze di pareggio del bilancio, analoghe a quelle stabilite per l’anno 2003 a seguito della riduzione di circa un 30% delle tariffe d’estimo delle abitazioni (dalla cat. A/1 alla A/8) come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 giugno 2002, n. 159;
Sentita la prima commissione consiliare permanente nelle riunioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005;
Richiamato il 2° comma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dalla L. 662/1996, che prevede per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione d’imposta sia rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Visto il 3° comma dell’art. 8 del D.Lgs. sopracitato, come modificato dalla L. n. 662/1996, il quale stabilisce che, con la deliberazione di determinazione dell’aliquota, il Comune può stabilire l’aumento della detrazione da Euro 103,29 fino ad Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio;
Visto altresì l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 496, che ha dato la possibilità ai Comuni di stabilire la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in misura superiore Euro 258,23 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;
Ritenuto opportuno, anche per l’anno 2005, prevedere l’aumento da Euro 103,29 a Euro 129,00 della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e mantenere la detrazione ad Euro 155,00 per i soggetti passivi che si trovino in particolari situazioni di disagio economico;
Visto l’art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431, che consente ai comuni di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immbobili sulla base di accordi territoriali previsti nel medesimo articolo;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448;
Visto l’art. 42, lettera I) del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE IL SEGUENTE DELIBERATO
1°) Di determinare, per l’anno 2005, nella misura del 6,7 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una unità per ciascuna fattispecie, come disposto dall’art.3 del vigente regolamento comunale I.C.I..
Viene inoltre determinata l’aliquota del 6,7 per mille agli immobili:
- concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti (previa presentazione richiesta);
- già abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti (previa presentazione richiesta);
2°) Di determinare, per l’anno 2005, nella misura del 5,9 per mille, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di terreni agricoli;
3°) Di determinare, per l’anno 2005, nella misura del 6,7 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati di cat. A/10 (uffici), C/1(negozi), C/3, C/4 e cat. dalla B/1 alla B/7;
4°) Di determinare, per l’anno 2005, nella misura del 7 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati di cat. dalla A/1 alla A/9 diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di cat. C/6, C/7 e C/2 diversi dalle pertinenze dell’abitazione principale e di cat. D.
5°) Di determinare, per l’anno 2005, nella misura del 7 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di aree fabbricabili.
6°) Di fissare, per l’anno 2005, l’aumento della detrazione per l’abitazione principale a Euro 129,00.
7°) Di determinare in Euro 155,00 per l’anno 2005, la detrazione per l’abitazione principale dei cittadini in condizioni disagiate, che si trovano nella seguente situazione:
Soggetto passivo e componenti del nucleo familiare titolari, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuale rimessa o posto macchina e cantina.
Il reddito complessivo conseguito nell’anno 2004 dall’intero nucleo familiare convivente di appartenenza del soggetto passivo non deve essere superiore a:
Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF previsti dal TUIR vigente.
L’agevolazione non si applica nel caso di unità immobiliare censita in catasto nelle categorie A/1 – A/7 – A/8 – A/9.
La detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per poter usufruire dell’agevolazione il soggetto passivo deve presentare domanda attestante le condizioni sopraindicate, in conformità ai modelli predisposti dall’Ufficio Tributi, entro il 30 giugno 2005.
Nel caso il soggetto passivo acquisisca, a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, l’immobile adibito ad abitazione principale dopo il termine suddetto, dovrà presentare la domanda di agevolazione entro il 20 dicembre 2005.
8°) Di riservarsi, con successivo provvedimento, di stabilire un’aliquota agevolata per le unità immobiliari a destinazione abitativa, concesse in locazione sulla base di accordi territoriali che potranno essere stabiliti, ai sensi della Legge n.431 del 9.12.1998, tra l’Associazione delle Proprietà e l’Associazione Sindacale degli Inquilini;
9°) Di rendere pubbliche, anche mediante idonei manifesti e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, le suddette determinazioni, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per la determinazione dell’imposta e per l’effettuazione del relativo versamento."
LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione dell’Assessore Artusio rag. Fulvia;
Ritenuto di dover accogliere la proposta di deliberazione;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato seguente ed agli atti:
All’unanimità dei presenti,
D E L I B E R A
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All’unanimità dei presenti,
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.