PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

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d e l i b e r a

 

DI  CONFERMARE, per l'anno 2011, in attuazione dell'art. 6 del d.L.vo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53, della Legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del d.L. 8/8/1996 n. 437 convertito dalla Legge 24/10/1996 n. 556 ed in ossequio al disposto di cui all’art.77 bis – comma 30 - del decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni ed integrazioni con la Legge n. 133 del 6 agosto 2008:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

-          ALIQUOTA ORDINARIA:  6,00 per mille;

-          ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le categorie A/1 – A/8 – A/9):            5,50 per mille;

-          ALIQUOTA RIDOTTA nella misura dell’1 per mille, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, a favore di contribuenti che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti;

-          DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:  €. 104,00.

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