COMUNE DI SALICETO
PROVINCIA DI CUNEO
N. 03 del Registro Deliberazioni
OGGETTO:
L’anno DUEMILASETTE, addì NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 20,30 nella solita sala delle riunioni nel Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, previa convocazione dei suoi componenti secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Fatto l’appello risultano:
Presenti:
1) PREGLIASCO ENRICO - SINDACO
2) PREGLIASCO GINO
3) BERAUDO MARCO
4) DELPIANO MARIO
5) ARMELLINO ANTONELLA
6) MUZIO GIULIANA
7) FONTANA ALESSANDRA
8) VIVIAN MARIO
9) PONTEPRINO ROBERTO
10) RUBINO GUIDO
11) BADANO RICCARDO
Assenti:
1) GIURINTANO GIADA
2) BUSSI PAOLA
Presenti ad inizio seduta n. 11
Presenti alla trattazione dell’argomento n. 11
Con la partecipazione e l’opera del signor dr. Pietro DI BELLA – Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor dr. Enrico PREGLIASCO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento all’oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote ICI;
VISTA la Legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTA il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437 convertito con modificazioni con L. 24.10.1996 n. 556;
VISTI gli artt. 58 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e le abrogazioni all’art. 59 apportate dal comma 175 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
VISTO il vigente Regolamento Comunale relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 15.02.2002 e modificato con deliberazione consiliare n. 14 in data 27.05.2002;
DATO ATTO delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
1) l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in Euro 103,29;
4) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di Euro 103,29 può essere elevato fino a Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;
5) limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 , in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6) i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7) i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 30 novembre 2006 con il quale è stato differito al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 degli enti locali;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione delle oggettive difficoltà di reperimento delle risorse necessarie a garantire il pareggio del bilancio di previsione 2007, stante la riduzione dei trasferimenti erariali e la costante lievitazione degli oneri di parte corrente, diversificare la misura dell’aliquota da applicarsi ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007, secondo la seguente tabella:
UNITA’ IMMOBILIARE |
ALIQUOTA |
GETTITO PREVISTO |
Abitazione principale |
5,5 per mille |
15.000,00 |
Altri fabbricati |
6 per mille |
61.000,00 |
Aree fabbricabili |
6 per mille |
3.000,00 |
Terreni agricoli |
6 per mille |
Non si prevede gettito in quanto trattasi di zona montana |
|
TOTALE IMPOSTA |
79.000,00 |
DATO ATTO che il gettito previsto di €. 79.000,00 è da considerarsi tenuto conto:
a) della detrazione per l’abitazione principale che si intende stabilire per l’esercizio 2007 in €. 104,00 annui;
b) dell’intenzione di applicare l’aliquota agevolata dell’ 1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449 di deliberare aliquote anche inferiori al 4 per mille, con la precisazione che detta aliquota agevolata, secondo la norma richiamata, può essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
CONSIDERATO altresì che il minor gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota agevolata nella misura dell’ 1 per mille di cui al precedente punto b) è ampiamente compensato dalla diversificazione delle aliquote, la cui misura passa dal 5,5 al 6 per mille per tutte le unità immobiliari che non siano abitazioni principali, per cui l’entrata stimata risulta comunque superiore di €. 4.000,00 rispetto alla previsione del 2006;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dalla responsabile dell’area economico-finanziaria ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo n. 267/2000;
Con n. otto voti favorevoli, n. zero contrari, n. tre astenuti (Sigg. Consiglieri Ponteprino Roberto, Rubino Guido e Badano Riccardo), su n. undici consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano
1) DI DETERMINARE in misura diversificata l’aliquota da applicarsi ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007, secondo la seguente tabella:
UNITA’ IMMOBILIARE |
ALIQUOTA |
GETTITO PREVISTO |
Abitazione principale |
5,5 per mille |
15.000,00 |
Altri fabbricati |
6 per mille |
61.000,00 |
Aree fabbricabili |
6 per mille |
3.000,00 |
Terreni agricoli |
6 per mille |
Non si prevede gettito in quanto trattasi di zona montana |
|
TOTALE IMPOSTA |
79.000,00 |
2) DI STABILIRE in €. 104,00 annui la detrazione per l’abitazione principale da applicarsi per l’esercizio d’imposta 2007;
3) DI STABILIRE nella misura dell’ 1 per mille l’aliquota agevolata da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti, avvalendosi questo Consiglio della facoltà consentita dall’art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449 di deliberare aliquote anche inferiori al 4 per mille, con la precisazione che detta aliquota agevolata, secondo la norma richiamata, può essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
4) DI DEMANDARE agli organi di gestione del Comune l’applicazione dei presenti principi e l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi compreso l’invio telematico, per estratto, della presente delibera tramite l’apposito indirizzo di posta elettronica del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio Federalismo fiscale per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to E. PREGLIASCO F.to P. DI BELLA
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 T.U. N. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA: In ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha espresso parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to M. FANTUZZI
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE: il presente verbale di deliberazione è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 10.02.2007
per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi fino al giorno 24.02.2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
SALICETO, lì 10.02.2007 F.to P. DI BELLA
ESECUTIVITA’:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 134 T.U. n. 267/2000
In data IL SEGRETARIO COMUNALE
SALICETO, lì
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
SALICETO, lì 18.01.2006 F.to PIETRO DI BELLA