IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lg. n. 504/30.12.1992, relativamente all'istituzione dell'imposta comunale immobiliare (ICI) e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni con cui veniva fissata l'aliquota degli anni precedenti;

Vista la legge 662\1996, art.  3 - commi 53 - 59;

Visto il D. Lg. 446\1997, art. 58 comma 3°;

Vista la legge n. 449\1997 art. 1 comma 5;

Vista la legge  27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007)  che, all’art. 1 comma 156, ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza  all’adozione della deliberazione relativa alle aliquote ICI;

Visto che è stato prorogato al 31.05.2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008  da parte degli enti locali;

Visto l’art.53 comma 16 della legge 2.12.2000 n. 388, così come modificato dal comma 8 dell’art.27 della legge 448 del 28.12.2001 , il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuto opportuno provvedere a quanto sopra prima dell’approvazione del bilancio di previsione;

Sentite in merito le proposte del Sindaco;

Osservato inoltre che occorre assumere i provvedimenti conseguenti alle opzioni previste nei citati commi della legge finanziaria per il 1997;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta in esame, come ridefinito con deliberazione consiliare n. 5 del 24.2.2000;

Ritenuto doversi confermare la diversificazione dell'aliquota nella misura del 5 per mille per le prime case e relative pertinenze di contribuenti residenti e nella misura del 6 per mille in ogni altro caso, in relazione alle esigenze finanziarie del Comune e alla tipologia degli immobili esistente;

Acquisiti i pareri favorevoli dei funzionari comunali sulla proposta della presente deliberazione, come in calce riportati;

Con voto reso per alzata di mano, unanime e favorevole;

 

D E L I B E R A

 

Di stabilire l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2008 nelle seguenti misure:

q       5 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai proprietari e ai titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione che risultino residenti sul territorio comunale per tutto il 2008. In caso di residenza per periodi inferiori la presente aliquota sarà applicata limitatamente al periodo di effettiva residenza,

q       6 per mille in ogni altro caso;

 

Di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà e opzioni previste nei commi 53 - 59 della legge 662\1996 e dall’art. 1 comma 5 della legge 449\1997:

Ø      non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all’art. 4 comma 1 della legge 556\1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale),

Ø      non ci si avvale della facoltà di stabilire l’aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all’art. 8 comma 1° ultimo periodo del D. Lg. 504\1992 come modificato

dal comma 55 art. 3 della legge 662\1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti),

 

Ø      resta fissata in euro  103*29 la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione è aumentata a euro  154,94 a favore di coloro che, ultrasessantenni residenti, possiedono la sola casa in cui abitano, di superficie non superiore a 60 mq, di categoria economica popolare e che siano fruitori di un reddito non superiore a euro 9.296,22 annui lordi se singoli ed a euro 12.911,42 annui lordi se con coniuge a carico,

Ø      viene considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

Ø      non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell’ufficio tributi del Comune,

Ø      per gli enti senza scopo di lucro viene fissata l'aliquota ridotta del 4 per mille;

 

Di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 5 della Legge 449\1997 (aliquota agevolata per il recupero di fabbricati - fabbricati di valore artistico - costruzione autorimesse - utilizzo sottotetti);

 

Di inviare il presente provvedimento alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione per estratto.

 

Il presente verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario:

 

IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO

Renato Occelli                                                                     Gabriele Somà

 

 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D. Lg. 267\2000

 

Il sottoscritto Responsabile di ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità contabile e tecnica.

 

Roccaforte Mondovì,  4.04.2008                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lg. n. 504/30.12.1992, relativamente all'istituzione dell'imposta comunale immobiliare (ICI) e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni con cui veniva fissata l'aliquota degli anni precedenti;

Vista la legge 662\1996, art.  3 - commi 53 - 59;

Visto il D. Lg. 446\1997, art. 58 comma 3°;

Vista la legge n. 449\1997 art. 1 comma 5;

Vista la legge  27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007)  che, all’art. 1 comma 156, ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza  all’adozione della deliberazione relativa alle aliquote ICI;

Visto che è stato prorogato al 31.05.2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008  da parte degli enti locali;

Visto l’art.53 comma 16 della legge 2.12.2000 n. 388, così come modificato dal comma 8 dell’art.27 della legge 448 del 28.12.2001 , il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuto opportuno provvedere a quanto sopra prima dell’approvazione del bilancio di previsione;

Sentite in merito le proposte del Sindaco;

Osservato inoltre che occorre assumere i provvedimenti conseguenti alle opzioni previste nei citati commi della legge finanziaria per il 1997;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta in esame, come ridefinito con deliberazione consiliare n. 5 del 24.2.2000;

Ritenuto doversi confermare la diversificazione dell'aliquota nella misura del 5 per mille per le prime case e relative pertinenze di contribuenti residenti e nella misura del 6 per mille in ogni altro caso, in relazione alle esigenze finanziarie del Comune e alla tipologia degli immobili esistente;

Acquisiti i pareri favorevoli dei funzionari comunali sulla proposta della presente deliberazione, come in calce riportati;

Con voto reso per alzata di mano, unanime e favorevole;

 

D E L I B E R A

 

Di stabilire l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2008 nelle seguenti misure:

q       5 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai proprietari e ai titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione che risultino residenti sul territorio comunale per tutto il 2008. In caso di residenza per periodi inferiori la presente aliquota sarà applicata limitatamente al periodo di effettiva residenza,

q       6 per mille in ogni altro caso;

 

Di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà e opzioni previste nei commi 53 - 59 della legge 662\1996 e dall’art. 1 comma 5 della legge 449\1997:

Ø      non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all’art. 4 comma 1 della legge 556\1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale),

Ø      non ci si avvale della facoltà di stabilire l’aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all’art. 8 comma 1° ultimo periodo del D. Lg. 504\1992 come modificato

dal comma 55 art. 3 della legge 662\1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti),


 

 

Ø      resta fissata in euro  103,29 la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione è aumentata a euro  154,94 aavore di coloro che, ultrasessantenni residenti, possiedono la sola casa in cui abitano, di superficie non superiore a 60 mq, di categoria economica popolare e che siano fruitori di un reddito non superiore a euro 9.296,22 annui lordi se singoli ed a euro 12.911,42 annui lordi se con coniuge a carico,

Ø      viene considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

Ø      non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell’ufficio tributi del Comune,

Ø      per gli enti senza scopo di lucro viene fissata l'aliquota ridotta del 4 per mille;

 

Di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 5 della Legge 449\1997 (aliquota agevolata per il recupero di fabbricati - fabbricati di valore artistico - costruzione autorimesse - utilizzo sottotetti);

 

Di inviare il presente provvedimento alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione per estratto.

 

Il presente verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario:

 

IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO

Renato Occelli                                                                     Gabriele Somà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D. Lg. 267\2000

 

Il sottoscritto Responsabile di ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità contabile e tecnica.

 

Roccaforte Mondovì,  4.04.2008                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lg. n. 504/30.12.1992, relativamente all'istituzione dell'imposta comunale immobiliare (ICI) e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni con cui veniva fissata l'aliquota degli anni precedenti;

Vista la legge 662\1996, art.  3 - commi 53 - 59;

Visto il D. Lg. 446\1997, art. 58 comma 3°;

Vista la legge n. 449\1997 art. 1 comma 5;

Vista la legge  27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007)  che, all’art. 1 comma 156, ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza  all’adozione della deliberazione relativa alle aliquote ICI;

Visto che è stato prorogato al 31.05.2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008  da parte degli enti locali;

Visto l’art.53 comma 16 della legge 2.12.2000 n. 388, così come modificato dal comma 8 dell’art.27 della legge 448 del 28.12.2001 , il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuto opportuno provvedere a quanto sopra prima dell’approvazione del bilancio di previsione;

Sentite in merito le proposte del Sindaco;

Osservato inoltre che occorre assumere i provvedimenti conseguenti alle opzioni previste nei citati commi della legge finanziaria per il 1997;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta in esame, come ridefinito con deliberazione consiliare n. 5 del 24.2.2000;

Ritenuto doversi confermare la diversificazione dell'aliquota nella misura del 5 per mille per le prime case e relative pertinenze di contribuenti residenti e nella misura del 6 per mille in ogni altro caso, in relazione alle esigenze finanziarie del Comune e alla tipologia degli immobili esistente;

Acquisiti i pareri favorevoli dei funzionari comunali sulla proposta della presente deliberazione, come in calce riportati;

Con voto reso per alzata di mano, unanime e favorevole;

 

D E L I B E R A

 

Di stabilire l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2008 nelle seguenti misure:

q       5 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai proprietari e ai titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione che risultino residenti sul territorio comunale per tutto il 2008. In caso di residenza per periodi inferiori la presente aliquota sarà applicata limitatamente al periodo di effettiva residenza,

q       6 per mille in ogni altro caso;

 

Di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà e opzioni previste nei commi 53 - 59 della legge 662\1996 e dall’art. 1 comma 5 della legge 449\1997:

Ø      non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all’art. 4 comma 1 della legge 556\1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale),

Ø      non ci si avvale della facoltà di stabilire l’aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all’art. 8 comma 1° ultimo periodo del D. Lg. 504\1992 come modificato

dal comma 55 art. 3 della legge 662\1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti),


 

 

Ø      resta fissata in euro  103,29 la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione è aumentata a euro  154,94 aavore di coloro che, ultrasessantenni residenti, possiedono la sola casa in cui abitano, di superficie non superiore a 60 mq, di categoria economica popolare e che siano fruitori di un reddito non superiore a euro 9.296,22 annui lordi se singoli ed a euro 12.911,42 annui lordi se con coniuge a carico,

Ø      viene considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

Ø      non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell’ufficio tributi del Comune,

Ø      per gli enti senza scopo di lucro viene fissata l'aliquota ridotta del 4 per mille;

 

Di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 5 della Legge 449\1997 (aliquota agevolata per il recupero di fabbricati - fabbricati di valore artistico - costruzione autorimesse - utilizzo sottotetti);

 

Di inviare il presente provvedimento alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione per estratto.

 

Il presente verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario:

 

IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO

Renato Occelli                                                                     Gabriele Somà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D. Lg. 267\2000

 

Il sottoscritto Responsabile di ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità contabile e tecnica.

 

Roccaforte Mondovì,  4.04.2008                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA