.........OMISSIS......
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 con il quale viene istituita a decorrere dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
VISTI gli articoli 6 e 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992 come modificati dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, comma 53 e 55;
RICORDATO che la misura attualmente in vigore è del 6 per mille, come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2006 ai sensi art. 42 D.Lvo n. 267/00;
VISTO che in base al Testo Unico n. 267/00 è da intendersi che permane la competenza del Consiglio Comunale nell’istituzione e regolamentazione dei tributi, ambito in cui sono da intendersi comprese anche le scelte che riguardano le articolazioni delle tariffe come ad esempio in tema di ICI le agevolazioni per la prima casa o altre riduzioni;
VISTA la legge n°296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che sancisce la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione dell’aliquota,che va dal 4 per mille al 6 per mille (con possibilità di ulteriore aumento fino al 7 per mille per esigenze straordinarie di bilancio);
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DI DETERMINARE per l’anno 2007 l’aliquota dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) da applicare sul valore dei fabbricati di aree fabbricabili e di terreni agricoli nella misura del 6 per mille in base alla normativa vigente.
DI CONFERMARE per l’anno 2007 che su tutte le tipologie di immobili non vengono determinate ulteriori riduzioni o detrazioni oltre a quelle previste dalla legge.