D E L I B E R A
1) Di stabilire per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. da applicare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli nelle misure seguenti, lasciando invariato il resto:
· 5 per mille per le abitazioni principali occupate da residenti dimoranti;
· 7 per mille per tutte le restanti unità immobiliari;
2) Di prendere atto dell’introduzione di una Ulteriore Detrazione ICI dell’1,33 per mille, nella
misura massima di € 200,00- con onere a carico dello Stato così come dettagliatamente si è
riferito nella premessa della presente deliberazione, disciplinata dall’art.1, commi 5-8 della
Legge Finanziaria 2008, n° 244/07;
3) Di stabilire l’aliquota ridotta del 4 per mille per tre anni dalla dichiarazione di abitabilità,
relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili,
a condizione che non siano locati;
4) Di determinare per l’anno 2008 la detrazione d’imposta sull’abitazione principale in € 120,00;
5) Di precisare che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente che la possiede
a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono
considerate inoltre abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e
anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
o collaterale, entro il 2° grado di parentela;
6) Di considerare come abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7) Di richiamare, quale parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, le motivazioni e considerazioni in premessa indicate.