COPIA

 

 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE

PROVINCIA DI CUNEO

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

N. 9

 

OGGETTO:          IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2009 – DETERMINAZIONI.

 

            L’anno Duemilanove, addì trenta del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

 

          Cognome e Nome                 

    Presente / Assente - G.*

 

1) GIRAUDO Arnaldo

Sindaco

 
X*

2) AVENA Germana

Consigliere comunale

X
 

3) DE CARLINI Marco

Consigliere comunale

X

 

4) BOVIO Roberto

Consigliere comunale

X
 

5) AVIGNONE Antonino

Consigliere comunale

X
 

6) GIORDANO Claudio

Consigliere comunale

 
X*

7) DUTTO Andrea

Consigliere comunale

 
X*

8) AUDISIO Pier Marco

Consigliere comunale

X
 

9) GIORDANENGO Marco

Consigliere comunale

X
 

10) BACELLA Gianmario

Consigliere comunale

 
X*

11) D’AMICO Claudio

Consigliere comunale

 
X*

12) VOLA Elio

Consigliere comunale

X
 

13) DALMASSO Massimo P.

Consigliere comunale

X
 

 

 

______
______

TOTALI

 

8
5

 

            Con l’intervento e l’opera della Sig.ra SILVESTRI Dr.ssa Luisa – Segretario Comunale.

 

            Ia sig.ra AVENA Germana nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

 

*assente giustificato

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso:

 

-         che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – è stata istituita con il titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e dallo stesso disciplinata con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-         che l’art. 3, commi 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della Legge 23.12.1996, n. 662, ha modificato la normativa previgente stabilendo  nuove norme per l’applicazione dell’imposta ed attribuendo ai Comuni la potestà di determinare modalità per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un ordinamento comunale dell’imposta entro i limiti fissati dalla legge, da adottarsi ai sensi dell’art. 32, comma secondo lett. g) della Legge 08.06.1990, n. 142;

-         che ulteriori importanti modifiche alla normativa di imposta in questione sono state introdotte dagli artt. 58 e 59 del D.Lvo 15.12.1997, n. 446, che prevedono tra l’altro una specifica potestà regolamentare comunale in materia con decorrenza dal 01.01.1999.

           

Visti:

-         l’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e modificato dal comma 156 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di stabilire l’aliquota d’imposta per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, potendosi diversificare entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

-         l’art. 54, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che così recita: “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”;

-         il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con atto n. 56 del Consiglio Comunale in data 20.12.1999 e modificato con D.C.C. n. 45 del 23.11.2007 e D.C.C. n. 5 del 19.02.2008;

-         il comma 156 - Legge 296 del 27.12.2006 che individua il Consiglio comunale quale organo competente a determinare l’aliquota I.C.I.

 

Visto che ai sensi dell’art. 1 commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 93 del 27/05/2008 convertito con modificazioni in legge n. 126 del 24/07/2008, a decorrere dall’esercizio 2008 è stata esclusa dall’I.C.I. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Visto che ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. sopraindicato, dalla data di entrata in vigore dello stesso, è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti con leggi dello Stato.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 19.02.2008, esecutiva ai sensi di legge e a cui si fa espresso rinvio, con la quale venivano determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2008 da applicarsi in questo Comune, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Visto che per l’anno 2009, la Giunta Comunale, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi per assicurare i vari servizi d’istituto mantenendo l’equilibrio del bilancio, propone di stabilire e confermare, come per l’anno 2008, le aliquote per l’applicazione della imposta nelle misure che seguono:

 

Tipologia

Aliquota

Detrazione

Abitazione principale non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9

Esclusa dall’imposta ai sensi della L. 126 del 24.07.2008

Abitazione principale appartenente alle categorie  A/1, A/8 e A/9

5,70 per mille

-  Euro 103,29

 

Abitazione principale non locata di anziani residenti presso la casa di riposo

Esclusa dall’imposta ai sensi della L. 126 del 24.07.2008 e al Regolamento Comunale I.C.I. vigente in quanto assimilata all’abitazione principale

Abitazione in uso a famigliari residenti (parenti entro il 2° grado in linea retta) da certificare con autocertificazione

Esclusa dall’imposta ai sensi della L. 126 del 24.07.2008 e al Regolamento Comunale I.C.I. vigente in quanto assimilata all’abitazione principale

Tutte le altre fattispecie (U.I. cat. D, A/10 uffici e studi professionali, seconde case, case a disposizione, case in affitto)

7,00 per mille

 

Aree fabbricabili

7,00 per mille

 

Pertinenze

Seguono il trattamento previsto per la relativa abitazione

 

 

Visti il D.Lgs. n. 504/92 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la Legge n.  244/2007.

 

Visto lo Statuto Comunale.

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

 

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.      Di determinare e confermare, per l’anno 2009, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:

 

Tipologia

Aliquota

Detrazione

Abitazione principale non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9

Esclusa dall’imposta ai sensi della L. 126 del 24.07.2008

Abitazione principale appartenente alle categorie  A/1, A/8 e A/9

5,70 per mille

-  Euro 103,29

 

Abitazione principale non locata di anziani residenti presso la casa di riposo

Esclusa dall’imposta ai sensi della L. 126 del 24.07.2008 e al Regolamento Comunale I.C.I. vigente in quanto assimilata all’abitazione principale

Abitazione in uso a famigliari residenti (parenti entro il 2° grado in linea retta) da certificare con autocertificazione

Esclusa dall’imposta ai sensi della L. 126 del 24.07.2008 e al Regolamento Comunale I.C.I. vigente in quanto assimilata all’abitazione principale

Tutte le altre fattispecie (U.I. cat. D, A/10 uffici e studi professionali, seconde case, case a disposizione, case in affitto)

7,00 per mille

 

Aree fabbricabili

7,00 per mille

 

Pertinenze

Seguono il trattamento previsto per la relativa abitazione

 

 

2.      Di confermare l’assimilazione ad abitazione principale per gli alloggi ceduti in uso gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta, residenti nel Comune.

3.      Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dell’I.C.I., approvato in data 21.12.1999 e ss.mm.ii. e successive modifiche, l’alloggio concesso in uso a parenti in linea retta entro il 2° grado avrà lo stesso trattamento dell’abitazione principale. L’inizio ed il termine di tale agevolazione decorrono dalla data di presentazione all’Ufficio Tributi di idonea autocertificazione da parte del soggetto passivo (ciò non esclude l’obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione I.C.I.).

 

4.      Di mantenere l’aliquota agevolata, pari al 3,00 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusto quanto previsto dalla Legge 15 dicembre 1997, n. 446, art 59, comma 1, lettera h).

5.      Di stimare il gettito complessivo dell’imposta in Euro 250.000,00 da iscrivere all’apposito capitolo di entrata del Bilancio 2009.

6.      Di dare atto che anche per l’anno 2009 la riscossione dell’I.C.I. spontanea continuerà ad essere effettuata direttamente dagli uffici comunali.

7.      Si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione delle riduzioni o detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del Bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

8.           Di dare atto che la deliberazione concernente la determinazione dell’aliquota I.C.I. verrà pubblicata a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali

9.           Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime e favorevole palesemente espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV, D.Lvo 18.08.2000, n. 267.