ORIGINALE

 

 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE

PROVINCIA DI CUNEO

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

N. 7

 

OGGETTO:          IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2008 – PROVVEDIMENTI.

 

            L’anno Duemilaotto, addì Diciannove del mese di Febbraio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

 

          Cognome e Nome                 

    Presente / Assente - G.*

 

1) GIRAUDO Arnaldo

Sindaco

 
X - G

2) AVENA Germana

Consigliere comunale

X
 

3) DE CARLINI Marco

Consigliere comunale

 

X -G

4) BOVIO Roberto

Consigliere comunale

X
 

5) AVIGNONE Antonino

Consigliere comunale

X
 

6) GIORDANO Claudio

Consigliere comunale

X
 

7) DUTTO Andrea

Consigliere comunale

 
X - G

8) AUDISIO Pier Marco

Consigliere comunale

 
X - G

9) GIORDANENGO Marco

Consigliere comunale

X
 

10) BACELLA Gianmario

Consigliere comunale

X
 

11) D’AMICO Claudio

Consigliere comunale

 
X - G

12) VOLA Elio

Consigliere comunale

X
 

13) DALMASSO Massimo P.

Consigliere comunale

 
X - G

 

 

______
______

TOTALI

 

7
6

 

           

Con l’intervento e l’opera della Sig.ra SILVESTRI Dr.ssa Luisa – Segretario Comunale.

 

            La Sig.ra AVENA Germana nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

 

*assente giustificato

 

           

IL CONSIGLIO COMUNALE

            Premesso:

 

-         che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – è stata istituita con il titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e dallo stesso disciplinata con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-         che l’art. 3, commi 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della Legge 23.12.1996, n. 662, ha modificato la normativa previgente stabilendo  nuove norme per l’applicazione dell’imposta ed attribuendo ai Comuni la potestà di determinare modalità per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un ordinamento comunale dell’imposta entro i limiti fissati dalla legge, da adottarsi ai sensi dell’art. 32, comma secondo lett. g) della Legge 08.06.1990, n. 142;

-         che ulteriori importanti modifiche alla normativa di imposta in questione sono state introdotte dagli artt. 58 e 59 del D.Lvo 15.12.1997, n. 446, che prevedono tra l’altro una specifica potestà regolamentare comunale in materia con decorrenza dal 01.01.1999.

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 16.02.2007, esecutiva ai sensi di legge e a cui si fa espresso rinvio, con la quale venivano determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2007 da applicarsi in questo Comune, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

            Visto l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dall’art. 3, comma 53, della Legge n. 662/1996, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, ma in casi particolari sia il limite inferiore che quello superiore possono essere superati.

 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con atto n. 56 del Consiglio Comunale in data 20.12.1999 e modificato con D.C.C. n. 45 del 23.11.2007 e D.C.C. n. 5 del 19.02.2008.

 

Visto il comma 156 - Legge 296 del 27.12.2006 che individua il Consiglio comunale quale organo competente a determinare l’aliquota ICI.

 

Visto il D.Lgs. n. 504/92 e ss.mm.ii.

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

 

Vista la L. 244/2007.

 

Visto lo Statuto Comunale.

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

 

Con votazione unanime favorevole palesemente espressa per alzata di mano :

 

D E L I B E R A

 

 

1.      Di confermare, per l’anno 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:

 

Tipologia

Aliquota

Detrazione

Note

Abitazione principale

5,70 per mille

-  Euro 103,29

- ulteriore detrazione I.C.I. per abitazione principale, pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un importo massimo di € 200,00, prevista dalla L. Finanziaria 2008

Ai sensi della L. Finanziaria 2008 l’ulteriore detrazione per abitazione principale dell’1,33 per mille non si applica alle abitazioni A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville, castelli o palazzi di interesse artistico o storico).

Le modalità di applicazione di tale detrazione sono analoghe a quelle previste per la detrazione di € 103,29 di cui all’art. 8, D.Lgs. 504/92 (ragguaglio al periodo di utilizzo dell’immobile come abitazione principale, ripartizione tra i vari coinquilini, ecc.). Va evidenziato che la nuova detrazione dell’1,33 per mille si cumula con quella di € 103,29.

Abitazione principale di anziani residenti presso la casa di riposo

5,70 per mille

Euro 103,29

 

Abitazione in uso a famigliari residenti (parenti entro il 2° grado in linea retta) da certificare con autocertificazione

5,70 per mille

Euro 103,29

 

Tutte le altre fattispecie (U.I. cat. D, A/10 uffici e studi professionali, seconde case, case a disposizione, case in affitto)

7,00 per mille

 

 

Aree fabbricabili

7,00 per mille

 

 

 

 

2.      Di mantenere la detrazione di Euro 103,29 per l’abitazione principale e alloggi ceduti in uso gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta, residenti nel Comune.

3.      Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dell’I.C.I., approvato in data 21.12.1999 e ss.mm.ii. e successive modifiche, l’alloggio concesso in uso a parenti in linea retta entro il 2° grado avrà lo stesso trattamento dell’abitazione principale. L’inizio ed il termine di tale agevolazione decorrono dalla data di presentazione all’Ufficio Tributi di idonea autocertificazione da parte del soggetto passivo (ciò non esclude l’obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione I.C.I.).

Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado non godono dell’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille prevista dalla L. 244/2007.

 

4.      Di mantenere l’aliquota agevolata, pari al 3,00 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusto quanto previsto dalla Legge 15 dicembre 1997, n. 446, art 59, comma 1, lettera h).

5.      Di stimare il gettito complessivo dell’imposta in Euro 299.000,00 da iscrivere all’apposito capitolo di entrata del Bilancio 2008.

6.      Di dare atto che anche per l’anno 2008 la riscossione dell’I.C.I. spontanea continuerà ad essere effettuata direttamente dagli uffici comunali.

7.      Si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione delle riduzioni o detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del Bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

8.           Di trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna norma e conoscenza al Ministero delle Finanze ed  alla Prefettura di Cuneo.

9.           Di provvedere nelle forme di legge alla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

10.       Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV, D.Lvo 18.08.2000, n. 267.