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COMUNE DI ROCCAVIONE |
PROVINCIA DI CUNEO |
VERBALE DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2005 – PROVVEDIMENTI.
L’anno Duemilaquattro, addì Quattordici del mese di Dicembre alle ore 10,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale del Comune di Roccavione.
All’appello risultano:
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Presenti |
Assenti |
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1) GIRAUDO Arnaldo |
Sindaco |
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X |
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2) AVENA Germana |
Vice Sindaco |
X |
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3) DE CARLINI Marco |
Assessore |
X |
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4) GIORDANO Claudio |
Assessore |
X |
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TOTALE |
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3 |
1 |
Partecipa il Segretario Comunale, Sig. DONVITO Dr. Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
La Sig.ra AVENA Germana, nella sua qualità di Vice Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
- che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili –, è stata istituita con il titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e dallo stesso disciplinata con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 3, commi 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della Legge 23.12.1996, n. 662, ha modificato la normativa previgente stabilendo nuove norme per l’applicazione dell’imposta ed attribuendo ai Comuni la potestà di determinare modalità per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un ordinamento comunale dell’imposta entro i limiti fissati dalla legge, da adottarsi ai sensi dell’art. 32, comma secondo lett. g) della Legge 08.06.1990, n. 142;
- che ulteriori importanti modifiche alla normativa di imposta in questione sono state introdotte dagli artt. 58 e 59 del D.Lvo 15.12.1997, n. 446, che prevedono tra l’altro una specifica potestà regolamentare comunale in materia con decorrenza dal 01.01.1999.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 in data 17.12.2003, esecutiva ai sensi di legge e a cui si fa espresso rinvio, con la quale venivano determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2004 da applicarsi in questo Comune, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
Visto l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dall’art. 3, comma 53, della Legge n. 662/1996, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, ma in casi particolari sia il limite inferiore che quello superiore possono essere superati.
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con atto n. 56 del Consiglio Comunale in data 20.12.1999.
Visto il D.Lgs. n. 504/92 e ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.
1. Di confermare, anche per l’anno 2005, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
· 5,70 per mille per:
- abitazioni principali e relative pertinenze
(per le abitazioni principali di anziani ospitati presso la Casa di Riposo si applica l’aliquota agevolata del 5,70 per mille e la detrazione di Euro 103,29);
- abitazioni e relative pertinenze cedute in locazione con regolare contratto di affitto a residenti;
- aree fabbricabili;
· 6,50 per mille per:
- seconde case e case a disposizione;
- fabbricati adibiti ad attività produttive, rientranti nella categoria C/1 e relative pertinenze (C/2, C/3, C/4, C/7);
· 7,00 per mille per:
- locali adibiti ad attività produttive, rientranti nella categoria D.
2. Di mantenere la detrazione di Euro 103,29 per l’abitazione principale e alloggi ceduti in uso gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta, residenti nel Comune.
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dell’I.C.I., approvato in data 21.12.1999, l’alloggio concesso in uso a parenti in linea retta entro il 2° grado avrà lo stesso trattamento dell’abitazione principale.
4. Di mantenere l’aliquota agevolata, pari al 3,00 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusto quanto previsto dalla Legge 15 dicembre 1997, n. 446, art 59, comma 1, lettera h).
5. Di stimare, in base alle proiezioni relative agli introiti dell’anno 2005, il gettito complessivo dell’imposta in Euro 360.000,00, da iscrivere all’apposito capitolo di entrata del Bilancio 2005.
6. Di dare atto che anche per l’anno 2005 la riscossione dell’I.C.I. continuerà ad essere effettuata direttamente dagli uffici comunali.
7. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione delle riduzioni o detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del Bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna norma e conoscenza al Ministero delle Finanze ed alla Prefettura di Cuneo.
9. Di provvedere nelle forme di legge alla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
10. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV, D.Lvo 18.08.2000, n. 267.